Certificazione SOA: Obbligo di qualificazione per la realizzazione dei lavori del Superbonus e degli altri bonus edilizi
Approvato in data 9 maggio, dalla Commissione Finanza e attività produttive del Senato, un emendamento al disegno di legge di conversione al Decreto “Ucraina” (DL 21/2022), che andrebbe ad introdurre l’obbligo di attestazione SOA, per le imprese che appaltano lavori legati al 110% solo per importi superiori a 516.000 euro. La novità dovrebbe entrare in vigore dal 1° gennaio 2023.
L’attestazione Soa, si ricorda, è la certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori. Si tratta di un documento necessario e sufficiente a comprovare, in sede di gara, la capacità dell’impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori con importo a base d’asta superiore a 150mila euro.
Le imprese chiamate ad eseguire i lavori in appalto o in subappalto dovranno essere in possesso della qualificazione SOA, prevista dall’articolo 84 del Codice Appalti, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto o essere in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, di un contratto con uno degli organismi di attestazione, finalizzato al rilascio dell’attestazione SOA.
Saranno interessate dal nuovo onere le imprese chiamate ad eseguire interventi su:
- condomìni;
- edifici fino a 4 unità immobiliari con unico proprietario;
- edifici ex Iacp o con le stesse finalità;
- edifici situati nei crateri sismici.
Il Superbonus per le altre tipologie di beneficiari (unità unifamiliari, ASD, cooperative di abitazione, comunità energetiche rinnovabili) scadrà prima dell’introduzione dell’obbligo di qualificazione.
L’obbligo non colpirà il bonus facciate, che salvo proroghe dell’ultimo minuto dovrebbe scadere il 31 dicembre 2022.