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Agenzia Delle Entrate: Bonus Edilizi E Attestazione SOA

By consulteam inAppalti pubblici, Attestazione SOA

L’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 10/E del 20 aprile avente ad oggetto “Qualificazione delle imprese per l’accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 – Certificazione SOA”, attraverso la quale ha fornito ulteriori chiarimenti sulle modifiche previste dall’art. 2-ter in riferimento all’obbligo della certificazione SOA, previsto per il riconoscimento del superbonus e dei bonus edilizi, riconoscendo il fine antifrode e di garanzia della “condizione SOA”.

L’Attestazione SOA è una certificazione che qualifica le imprese ad appaltare lavori di importo rilevante e per i quali è possibile fruire di agevolazioni fiscali. Sostanzialmente la SOA garantisce il possesso da parte dell’impresa di tutti i requisiti previsti dall’attuale normativa in ambito di Contratti Pubblici di lavoro ed è stata creata con l’obiettivo di contrastare le frodi in ambito di riqualificazione del patrimonio edilizio.

Riguardo l’ambito applicativo, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che le condizioni SOA riguardano sia la fruizione della detrazione e sia l’esercizio delle opzioni sconto in fattura e cessione del credito, relative a Superbonus e agli altri bonus edilizi.

Le condizioni SOA non sono applicabili, invece, alle spese riguardanti l’acquisto delle unità immobiliari in edifici ristrutturati da imprese (art. 16-bis, co. 3, del TUIR) e quelle legate al Sismabonus acquisti (art. 16, co. 1-septies, del D.L. n. 63/2013).

La novità è che, mentre prima l’obbligo di Attestazione SOA era previsto solo negli appalti pubblici e per i lavori di ricostruzione nelle aree colpite dal sisma, adesso l’Attestazione SOA è diventata obbligatoria anche per i lavori privati per i quali si intende fruire di Superbonus o altri bonus edilizi di importo superiore a 516.000 euro.

Nella circolare, inoltre, viene chiarito che per individuare i lavori di importo superiore a 516mila euro, per i quali è previsto l’obbligo della “condizione SOA”, occorre tener conto dell’importo dei lavori al netto dell’IVA.

La Circolare divide le date del periodo transitorio e dell’entrata a regime dell’obbligo di attestazione SOA:

  • la fase transitoria prevede che dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali, le imprese, anche subappaltatrici, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, devono essere in possesso della certificazione SOA o avere almeno sottoscritto, alla medesima data, un contratto finalizzato al rilascio di tale certificazione;
  • terminata la fase transitoria, dal 1° luglio 2023,per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516mila euro deve essere affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, della certificazione SOA;
  • riguardo la decorrenza dell’obbligo di certificazione SOA, la Circolare chiarisce che per i lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 e per i contratti stipulati prima di tale data, ai fini della fruizione di Superbonus e altri bonus edilizi, non è richiesto il rispetto delle condizioni previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 10-bis, ovvero avvio procedura SOA e attestazione SOA, anche successivamente al 1° luglio 2023;
  • diversamente, per i contratti di appalto e subappalto stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, relativi a lavori che si protraggono oltre il 31 dicembre 2022, è necessario, sempre ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali, acquisire la certificazione SOA, per lavori di importo superiore a 516.000 euro o, almeno, documentare l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione;
  • precisa infine la Circolare, con riferimento alle imprese che abbiano sottoscritto un contratto di attestazione, che la detrazione per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023 è ammessa anche qualora la predetta impresa non ottenga la certificazione SOA.
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