Superbonus 110%: Obbligo Di Attestazione SOA Per Le Imprese
A partire dal 1° gennaio 2023, se i lavori superano l’importo di 516mila euro, si può beneficiare dei bonus edilizi e del Superbonus solo se l’impresa esecutrice è in possesso dell’attestazione SOA, ossia della certificazione obbligatoria per le imprese che partecipano agli appalti pubblici di importo superiore a 150mila euro, rilasciata da una società organismo di attestazione, dunque autorizzato e vigilato dall’ANAC.
Un iter, quello dell’attestazione, che serve a certificare che l’impresa abbia i requisiti di qualificazione per partecipare alle gare pubbliche, relativamente a determinate categorie di lavori.
L’intento della misura è far sì che i lavori beneficianti di risorse pubbliche siano eseguiti da imprese qualificate. La norma che ha introdotto obbligo di attestazione SOA per i bonus edilizi prevede anche una sorta di periodo transitorio: dal 1° gennaio e fino al 30 giugno 2023 possono eseguire i lavori agevolati tramite Superbonus e bonus minori anche le imprese che al momento della firma del contratto di appalto abbiano già sottoscritto, con una società organismo di attestazione qualificata, un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione Soa.
Va ricordato, però, che a seguito delle recenti modifiche normative, la detrazione del 110% spetta:
- fino al 31 dicembre 2023per Condomini, Persone fisiche proprietarie o comproprietarie di edifici plurifamiliari da 2 a 4 u.i. autonomamente accatastate, Onlus, ApS, Adv, IACP e cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- fino al 31 dicembre 2025per interventi su edifici nei territori colpiti da eventi sismici.
Ai sensi dell’art. 10-bis della Legge n. 51/2022, tra i requisiti per usufruire della massima agevolazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica o di riduzione del rischio sismico, nel caso in cui l’importo dei lavori sia pari o superiore a 516mila euro, dal 2023 viene anche richiesto che le imprese appaltatrici siano in possesso di attestazione SOA.
L’introduzione dell’obbligo di qualificazione prevede due step:
- un periodo transitorio dal 1° gennaio al 30 giugno 2023;
- obbligo definitivo dal 1° luglio 2023.
Dal 1° luglio, quindi, la qualificazione delle imprese sarà obbligatoria e i lavori potranno essere affidati solo ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Ricordiamo però che l’obbligo non si applica ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl Energia 2 (21 maggio 2022), nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa (ai sensi dell’articolo 2704 del codice civile) anteriore 21 maggio 2022.