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Credito di imposta Ricerca, Sviluppo, Innovazione e Design.

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Il Credito d’imposta Ricerca, Sviluppo, Innovazione e Design è un’agevolazione fiscale nata con l’obiettivo di stimolare la spesa privata in Ricerca e Sviluppo per innovare processi e prodotti, e allo stesso tempo, garantire la competitività futura delle imprese. È stata introdotta dalla legge di Bilancio 2020 (art. 1 commi dal 198-208 L. 160/2019) e poi modificata:

  • dalla legge di Bilancio 2021 (Legge 178/2020)
  • dalla legge di Bilancio 2022 (Legge 234/2021)

Le imprese che effettuano investimenti per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design negli esercizi dal 2020-2022, hanno la possibilità di beneficiare di un credito di imposta, liberamente utilizzabile mediante compensazione.

  • Modalità di fruizione
  • Soggetti interessati
  • Attività agevolabili

Modalità di fruizione

Il credito di imposta è riconosciuto automaticamente alle imprese che investono in ricerca e sviluppo e che lo indicano nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui sono sostenute le spese.

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del D.Lgs. 241/1997, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti, in tre quote annuali di pari importo, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione contabile.

Soggetti interessati

La norma specifica chiaramente che l’agevolazione spetta a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato. (cfr. art. 1 c.199 L. n. 160/2019)

SONO ESCLUSE le imprese

  • in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale.
  • le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, c. 2, del D.Lgs. 231/2001.

La fruizione del credito è SUBORDINATA:

  • al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • al corretto adempimento degli obblighi contributivi e assistenziali a favore dei lavoratori.

Attività agevolabili

Risultano agevolabili le seguenti attività svolte dalle imprese nel triennio 2020-2022, anche in relazione a progetti già avviati in periodi d’imposta precedenti.

ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO (art. 1 c. 200 L.160/2019)

Come definite dall’OCSE nel cosiddetto Manuale di Frascati 2015, ossia quelle attività finalizzate a perseguire un progresso o un avanzamento delle conoscenze in un campo scientifico o tecnologico, non solo rispetto alla singola impresa.

Per le attività di ricerca e sviluppo il beneficio consiste in un credito di imposta, così articolato:

  • fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura del 20% delle spese sostenute (assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili), nel limite massimo di 4 mln per esercizio;
  • dall’esercizio 2023 all’esercizio 2031, in misura del 10% delle spese sostenute (assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili), nel limite massimo di 5 mln per esercizio.

PER GLI ESERCIZI 2021-2022, l’art. 244 del Decreto Rilancio come modificato dall’art. 1 comma 185 della Legge Bilancio 2020, sancisce che l’aliquota agevolativa del Credito di imposta per le attività di Ricerca e Sviluppo realizzate nelle aree del mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Alle aziende, con sede in queste zone, che effettueranno investimenti in attività di ricerca e sviluppo, il credito di imposta spetterà nella misura del

  • 25% nel caso di grandi imprese;
  • 35% nel caso di medie imprese;
  • 45% nel caso di piccole imprese.

ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA (art. 1 c. 201 L.160/2019)

Come definite dall’OCSE nel cosiddetto Manuale di Oslo 2018, ossia quelle attività finalizzate alla realizzazione di prodotti, servizi o processi nuovi o sostanzialmente migliorati rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa;

Finanzia la realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;

Per le attività di innovazione tecnologica il beneficio consiste in un credito di imposta, così articolato:

  • fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura del 10% delle spese sostenute (assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili), nel limite massimo di 2 mln per esercizio;
  • dall’esercizio 2024 all’esercizio 2025 in misura del 5% delle spese sostenute (assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili), nel limite massimo di 2 mln per esercizio.

Per le attività di innovazione tecnologica, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 il beneficio consiste in un credito di imposta il beneficio consiste in un credito di imposta, così articolato:

  • fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura del 15% delle spese sostenute (assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili), nel limite massimo di 2 mln per esercizio;
  • dall’esercizio 2024 all’esercizio 2025 in misura del 10% delle spese sostenute (assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili), nel limite massimo di 4 mln per esercizio.

ATTIVITÀ DI DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA (art. 1 c. 202 L.160/2019):

Finanzia le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti in specifici settori quali settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

Per le attività di design e ideazione estetica il beneficio consiste in un credito di imposta così articolato:

  • fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura del 10% delle spese sostenute (assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili), nel limite massimo di 2 mln per esercizio;
  • dall’esercizio 2024 all’esercizio 2025 in misura del 5% delle spese sostenute (assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili), nel limite massimo di 2 mln per esercizio.

Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d’imposta.

Spese ammissibili e misura dell'agevolazione

La Legge 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) riscrive completamente la normativa relativa alla disciplina del credito d’imposta Ricerca e Sviluppo.

Tra le principali novità vi sono quelle che riguardano gli investimenti ammissibili (cfr.art. 1 c. 200 L 160/2019) nello specifico:

  • Spese per il personale: spese relative personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato (compresi gli amministratori), direttamente impiegati in tali attività ed in relazione al tempo dagli stessi dedicato.

Per il personale impiegato di età pari o inferiore a 35 anni, al primo impego e in possesso di una laurea specialistica (differenziata a seconda della specifica attività), assunti a tempo indeterminato ed impiegati esclusivamente nella specifica attività agevolabile, le relative spese concorrono alla base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare.

  • Quote di ammortamento, canoni di leasing/affitto e altre spese relative a beni mobili materiali impiegati nella attività di R&S e innovazione tecnologica, ai software utilizzati, per l’importo deducibile, nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese per il personale impiegato in ciascuna attività.
  • Spese per contratti di ricerca extramuros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario della specifica attività ammissibile al credito d’imposta (attribuite ad università, enti di ricerca, altre imprese ed anche a liberi professionisti nel caso di attività di design e ideazione estetica) le spese concorrono a formare la base di calcolo per il 150% del loro ammontare;
  • Quote di ammortamento relative a privative industriali: solo per l’attività di R&S sono agevolabili le quote di ammortamento relative ad acquisto da terzi di privative industriali relative ad un’invenzione industriale, biotecnologica, topografia di prodotto, semiconduttori, nuove varietà vegetali nel limite massimo complessivo di euro 1.000.000 purché utilizzate direttamente ed esclusivamente per la specifica attività;
  • Spese per servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento della specifica attività agevolabile, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese per il personale / spese per contratti con commissionari.
  • Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi, impiegati nella specifica attività agevolabile, nel limite massimo pari al 30% delle spese per il personale / spese per contratti con commissionari.

Adempimenti

Le imprese beneficiarie saranno tenute a redigere e conservare una RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo di imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione.
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP.
Le imprese beneficiarie dell’agevolazione sono tenute a conservare la documentazione contabile utile a dimostrare l’ammissibilità e l’effettività dei costi sulla base dei quali viene determinata l’agevolazione, nello specifico:

  • “personale impiegato”, i fogli di presenza nominativi riportanti per ciascun giorno le ore impiegate nell’attività di ricerca e sviluppo, firmati dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria, ovvero dal responsabile dell’attività di R&S;
  • “strumenti e attrezzature di laboratorio”la dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa, ovvero del responsabile dell’attività di R&S, relativa alla misura e al periodo in cui gli stessi sono stati utilizzati per l’attività stessa;
  • “extra-muros” i contratti ed una relazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ovvero dal responsabile dell’attività di R&S sulle attività svolte nel periodo d’imposta a cui il costo sostenuto si riferisce in relazione ai contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati e con altre imprese, comprese le start-up innovative.

È inoltre previsto che le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al MiSE.

Il MiSE, con decreto direttoriale 6 ottobre 2021, ha approvato il modello di comunicazione credito d’imposta per ricerca, innovazione tecnologica design e ideazione estetica, da trasmettere, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, tramite PEC all’indirizzo cirsid@pec.mise.gov.it, entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.

Si precisa che non costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta e i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal Ministero dello sviluppo economico al solo fine di valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.

L’eventuale mancato invio del modello non determina comunque effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria della corretta applicazione della disciplina agevolativa.

Certificazione delle spese

Per poter beneficiare del credito di imposta, le imprese devono far certificare le spese sostenute da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del D.Lgs. 39/2010.

Sono tenute alla certificazione anche le imprese obbligate per legge al controllo legale dei conti (in precedenza esonerate) e che tale adempimento costituisce condizione (formale) per il riconoscimento e l’utilizzo del credito d’imposta.
La certificazione può essere redatta in forma libera, ma deve contenere, in ogni caso, l’attestazione della regolarità della documentazione contabile e dell’effettività dei costi sostenuti.

È il caso di precisare che in sede di rilascio della certificazione della documentazione contabile non è richiesta al soggetto incaricato della revisione legale dei conti (ovvero, nel caso di imprese non tenute al controllo legale dei conti, al soggetto qualificato cui viene richiesta la certificazione) alcuna valutazione di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità al credito d’imposta delle attività di ricerca e sviluppo svolte dall’impresa.

La certificazione contabile deve essere allegata al bilancio approvato.

È concesso un contributo massimo di 5.000 euro alle imprese non obbligate per legge al controllo legale dei conti, sotto forma di credito di imposta incrementale, da utilizzare per le spese di certificazione.

Cumulo con altre agevolazioni

Il credito d’imposta per attività di Ricerca e Sviluppo, in quanto misura di carattere generale (non è aiuto di Stato), è liberamente cumulabile con altre agevolazioni, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente, con il limite massimo del costo complessivamente sostenuto.

 

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