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Credito di imposta “ZES UNICA MEZZOGIORNO”

Senza titolo (3)

Il decreto Sud (decreto-legge 124 del 19 settembre 2023), ha istituito la “ZES UNICA per il MEZZOGIORNO”.

La Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno comprende  i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Dal 01 gennaio 2024, le imprese che effettuano investimenti destinati a strutture produttive ubicate nel territorio ricompreso della Zes Unica del Mezzogiorno viene concesso un contributo, sotto forma di credito di imposta, per progetti di investimento di importo superiore a € 200.000,00.

Imprese beneficiarie

Beneficiari del credito sono le imprese che investono nell’acquisto o nel leasing di immobili, terreni o beni (quali macchinari, impianti e attrezzature) strumentali alle strutture produttive già esistenti o da insediare nel territorio.

Soggetti esclusi

L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori:

  • dell’industria siderurgica;
  • dell’industria carbonifera e della lignite;
  • dei trasporti e delle relative infrastrutture;
  • della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;
  • creditizio, finanziario e/o assicurativo.

L’agevolazione non si applica altresì alle imprese in stato di liquidazione o in condizioni equiparabili.

Misura dell'agevolazione

La percentuale del beneficio disposta dal credito di imposta per la ZES UNICA varia a seconda della regione e delle dimensioni aziendali.

L’agevolazione per investimenti realizzati a partire dal 1° gennaio 2024 spetta:

in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia per il :

  • 60% per le piccole imprese;
  • 50% per le medie imprese;
  • 25% per le grandi imprese.

in Basilicata, Molise e Sardegna per il:

  • 50% per le piccole imprese;
  • 40% per le medie imprese;
  • 30% per le grandi imprese.

in Abruzzo per il :

  • 35% per le piccole imprese;
  • 25% per le medie imprese;
  • 15% per le grandi imprese.

Sono ammessi progetti di investimento dal valore minimo complessivo di 200.000 euro.

Beni agevolabili e beni esclusi

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale (cfr. art. 2, punti 49, 50 e 51 Regolamento (UE) 651/2014), relativi:

  • all’acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati alle attività produttive già avviate nella ZES o che vi vengono avviate;
  • all’acquisto di terreni e all’acquisizione alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Determinazione dell'investimento agevolabile

Il credito d’imposta si determina applicando all’investimento agevolabile le percentuali previste dalla norma.

Utilizzo del credito di imposta

Il beneficiario può utilizzare il credito:

  • esclusivamente in compensazione.

Ai sensi dell’art.17 del D.lgs. n. 241/1997, non si applica il limite annuale di cui all’art.1, comma 53, legge n. 244/2007, pari a euro 250.000.

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