Bonus Edilizi E Attestazione SOA: Chiarimenti Dal Consiglio Superiore Dei Lavori Pubblici
Con il documento n. 1 del 20 marzo 2023, la Commissione di monitoraggio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLP), alla quale partecipa anche ANCE insieme a Agenzia delle Entrate, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Ministero dell’Ambiente, Ministero dell’Economia e Finanze, CNI e CNAPP, ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi sull’articolo 10-bis del decreto-legge n. 21/2022 che ha introdotto l’obbligo di qualificazione SOA per le imprese che eseguono lavori sopra un certo importo (516.000,00 euro), come condizione per l’accesso ai bonus edilizi.
Un obbligo presente nel nostro ordinamento dal 20 maggio 2022, entrato in vigore in via transitoria l’1 gennaio 2023 ma su cui si conosceva ancora troppo poco per poter comprendere esattamente il suo funzionamento.
L’articolo 10-bis del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 risponde all’esigenza di garantire che l’esecuzione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente, finalizzati al risparmio energetico e alla riduzione della vulnerabilità sismica, ammessi ad usufruire, in varia misura, di incentivi fiscali, sia affidata a imprese che possano dimostrare la propria competenza ed esperienza.
La norma vuole offrire uno strumento di garanzia per quei lavori di maggiore rilevanza economica per i quali appare imprescindibile il raggiungimento di un elevato livello di affidabilità e qualità limitando drasticamente, per le quote di mercato superiori ai limiti previsti dalla norma, l’affidamento dei medesimi a esecutori che non sono in possesso dell’esperienza e competenza richieste a garanzia della corretta esecuzione degli interventi in parola.
Un chiarimento importante perché arrivato da un Ente ufficiale che chiarisce come il riferimento all’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 (attuale Codice dei contratti pubblici) contenuto nel citato art. 10-bis, è solo un rinvio formale ad una disposizione dell’ordinamento che individua il funzionamento degli organismi di attestazione.
Lo scopo sostanziale della norma non sarebbe, quindi, quello di replicare nei lavori privati che usufruiscono dei bonus edilizi, il complesso meccanismo pensato per i lavori pubblici.
Nel caso dei lavori privati che hanno accesso alla detrazioni fiscali, il requisito di qualificazione SOA sarebbe verificato con la dimostrazione da parte dell’impresa esecutrice della certificazione SOA, a prescindere dal riferimento alla categoria e classifica corrispondenti alla natura e all’importo dei lavori da eseguire.
Non sarebbe, quindi, necessaria un’esatta corrispondenza tra le categorie SOA e i lavori da eseguire, ma solo l’effettivo possesso, da parte dell’impresa, di una professionalità qualificata, intesa come coerenza tecnica fra la natura dei lavori trainanti o prevalenti da eseguire e quelli dimostrati per l’ottenimento dell’attestato di qualificazione.