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Credito di imposta per i beni strumentali

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del credito d’imposta tutte le imprese:

  1. le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
  2. gli esercenti arti e professioni.

Condizioni

  1. rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
  2. corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Esclusioni

  1. le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale;
  2. le imprese destinatarie di sanzioni interdittive previste dal D. Lgs. 231 per gli illeciti amministrativi dipendenti dal reato degli enti.

Investimenti agevolabili

L’aliquota del credito di imposta è diversificata in funzione degli investimenti:

Per gli investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati 4.0 (Allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232 – ex Iper ammortamento):

    Investimenti fino a 2,5 milioni di euro:
  • 50% del costo per la quota di investimenti (2021)
  • 40% del costo per la quota di investimenti (2022)
  • 20% del costo per la quota di investimenti (2023-2025)
    Investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e minori di 20 milioni di euro:
  • 30% del costo per la quota di investimenti (2021)
  • 20% del costo per la quota di investimenti (2022)
  • 10% del costo per la quota di investimenti (2023-2025)
    Investimenti oltre i 10 milioni di euro e minori di 10 milioni di euro:
  • 10% del costo per la quota di investimenti (2021)
  • 10% del costo per la quota di investimenti (2022)
  • 5% del costo per la quota di investimenti (2023-2025)

Accesso al credito

Per i beni tecnologicamente avanzati materiali e immateriali (industria 4.0), le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli rispettivamente negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000,00 euro è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Utilizzo del credito di imposta

Il credito è utilizzabile:

esclusivamente in compensazione nel modello F24 ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, secondo le seguenti regole di fruizione dettate dai commi 1059 e 1059-bis dell’articolo 1 L. 178/2020 in TRE QUOTE ANNUALI DI PARI IMPORTO

  • BENI ORDINARI (altri casi, articolo 1, commi 1054 e 1055, L. 178/2020) decorrenza Anno di entrata in funzione codice tributo 6935;
  • BENI MATERIALI 4.0 (allegato A alla L. 232/2016 e articolo 1, commi 1056 e 1057, L. 178/2020) decorrenza Anno di interconnessione codice tributo 6936;
  • BENI IMMATERIALI 4.0 (allegato B alla L. 232/2016 e articolo 1, comma 1058, L. 178/2020) decorrenza Anno di interconnessione codice tributo

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