Sicurezza sul lavoro, superbonus 110% e subappalto: Obbligatorio il CCNL edilizia
Dal 27 maggio, in caso di appalto e subappalto, sarà obbligatorio applicare il CCNL edilizia in applicazione dell’art. 28-quater del D.L. n. 4/2022, introdotto con la legge di conversione n. 25/2022, recante “Disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Al fine di assicurare un alto livello di sicurezza nei luoghi di lavoro a norma ha aggiunto il comma 43-bis all’art. 1 della legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) il quale stabilisce che per i lavori edili di cui all’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di importo superiore a 70.000 euro, le agevolazioni previste per alcuni bonus fiscali possono essere concesse solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Ancora si sottolinea che il CCNL applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. L’agenzia delle Entrate verificherà l’effettiva applicazione del contratto collettivo attraverso l’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’Inps e delle Casse edili.
La disposizione dell’art. 28-quater si applicano a tutti i bonus fiscali tra cui: Superbonus 110%, Bonus barriere architettoniche 75%, Adeguamento ambienti di lavoro 60%, Bonus Facciate, Bonus Verde e Bonus Mobili.
Nel caso di subappalto ai sensi dell’art. 105, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), i subappaltatori devono infatti garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto prescelto dal contraente principale e a riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello da quest’ultimo garantito.