Assenza del DVR: quali rischi per l’imprenditore?
Quando si discute di salute e sicurezza sul lavoro, in ottica di prevenzione, non va mai trascurato un approfondimento sull’impianto sanzionatorio.
Il sistema sanzionatorio, già presente nel D.Lgs. 81/08 “T.U. delle Misure in tema di Tutela della Salute e della Sicurezza sul Lavoro”, è stato, in seguito, aggiornato con il D.lgs. 106/09 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, in Materia di Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Da ultimo, con il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro n.111 del 2023, si è registrato un aumento delle sanzioni e delle ammende pari al 15,9% del valore originario.
Per una corretta impostazione del tema sicurezza sul lavoro, occorre partire dalle molteplici sanzioni a carico del datore di lavoro.
Omessa Redazione del DVR
Nel caso il datore di lavoro non ottemperi all’obbligo di redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è sanzionato con un’ammenda che va da un minimo di 2.500 € ad un massimo di 6.400 € e con l’arresto da 3 a 6 mesi.
La pena dell’arresto per omessa stesura del DVR è estesa da 4 a 8 mesi nelle imprese ad alto rischio biologico (cancerogeno/mutagene/esplosive).
Incompleta Redazione del DVR
Se la redazione del DVR risulta incompleta, il datore di lavoro verrà sanzionato con un’ammenda che va da un minimo di 1.096 € ad un massimo di 4.384 €. Nel caso di mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il datore di lavoro rischia l’arresto da 3 a 6 mesi o un’ammenda da 2.500 € a 6.400 €.
Si tocca il massimo della misura sanzionatoria nel caso di omessa indicazione delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, delle misure di prevenzione e protezione, DPS, delle procedure da adottare e nella distribuzione dei compiti e delle responsabilità.
Violazione degli obblighi di Formazione
Nel caso di inadempienze relative agli obblighi di formazione e informazione sui rischi per la salute e la sicurezza dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori e dei loro rappresentanti, il datore di lavoro è sanzionato con l’arresto da due a quattro mesi o con un’ammenda da 1.315,20 € a 5.699,20 €.
Attività di Controllo
Date le numerose irregolarità emerse nell’ultimo triennio, si è assistito ad un’intensificazione dei controlli in materia di sicurezza da parte delle forze dell’ordine e delle diverse autorità di vigilanza.
L’attività ispettiva sul territorio è diventata vera prerogativa per i Comandi Provinciali dell’Arma dei Carabinieri, per i reparti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e per i tecnici delle Aziende Sanitarie Locali (ASL).
In particolare, i tecnici ASL con qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, per effetto di espresse disposizioni legislative, non sono tenuti a preannunciare l’attività ispettiva e possono agire in autonomia o su mandato di un giudice.