Tar Campania, Salerno: La differenza tra “soccorso procedimentale” e “soccorso istruttorio”
Il Tar Campania, Salerno, Sez. I, con sentenza n. 1296 del 18/05/2022, si pronuncia in merito alla sostanziale differenza che intercorre tra il soccorso procedimentale e soccorso istruttorio.
Il soccorso procedimentale si differenzia dall’istituto del soccorso istruttorio, in quanto costituisce una modalità -ammessa dall’ordinamento- attraverso cui il RUP può chiedere chiarimenti ed emendare errori riguardanti il contenuto tecnico ed economico dell’offerta.
In linea generale infatti, a mente dell’articolo 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016, “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma (…) con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica (…)”.
Tale limite all’operatività del soccorso istruttorio costituisce applicazione diretta del principio di tutela della par condicio, il cui corollario è individuabile nel principio di immodificabilità dell’offerta.
Ebbene, il soccorso procedimentale va tenuto distinto dal soccorso istruttorio.
Il corretto utilizzo del soccorso procedimentale non dà infatti luogo alla modificazione dell’offerta presentata e non incorre quindi nella violazione del principio di parità di trattamento che dev’essere garantita tra tutti i concorrenti e per tale ragione risulta applicabile anche all’offerta tecnica ed economica.
Nel caso oggetto della summenzionata sentenza, la ricorrente contesta l’elemento temporale dell’offerta, ritenuto indeterminabile tanto da inficiare l’offerta dell’aggiudicataria. Difatti la ricorrente ritiene che ci sia un un contrasto tra offerta tempo e cronoprogramma, in quanto nell’ambito del documento offerta/tempo, l’aggiudicataria avrebbe offerto un ribasso di 216 giorni rispetto al valore di 450 a base di gara manifestando la volontà di ultimare l’affidamento in 234 giorni naturali e consecutivi, mentre nell’ambito del cronoprogramma l’aggiudicataria avrebbe manifestato la volontà di eseguire i lavori in 325 giorni naturali e consecutivi.
La stessa precisa inoltre che il Comune e la CUC hanno avviato il procedimento di verifica di congruità dell’offerta dell’aggiudicataria, nell’ambito del quale hanno consentito alla stessa di produrre un nuovo cronoprogramma per emendare quello reso in sede di gara, modificandosi così l’offerta.
Il Tar però respinge il ricorso ritenendo che la doglianza di parte ricorrente sia infondata.
Il contrasto lamentato dalla ricorrente, è difatti confutata dal rilievo che anche il GANT allegato al cronoprogramma sin dal primo rigo indica che i giorni di lavorazione sono 234.
Dalla lettura del cronoprogramma emerge che non vi è alcun contrasto con l’offerta, non è censurabile che la stazione appaltante abbia consentito al controinteressato di presentare un nuovo cronoprogramma per maggiore chiarezza sul computo dei giorni di lavorazione, in quanto ciò non integra una modifica della domanda, dato che anche nel vecchio cronoprogramma, correttamente letto, è indicato che l’affidamento sarebbe stato ultimato in 234 giorni naturali e consecutivi; ciò è possibile all’esito del soccorso procedimentale, il quale non comporta modifica dell’offerta, ma solo chiarimenti sull’offerta.
La giurisprudenza, in merito, si è espressa in questi termini: “Il Consiglio di Stato, nei pareri relativi allo schema del Codice degli appalti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016 e del “correttivo” di cui al d.lgs. n. 56/2017, resi dalla Commissione speciale (n. 855 del 21 marzo 2016; n. 782 del 22 marzo 2017) ha sottolineato, in relazione all’art. 83, l’opportunità di conservare un ‘soccorso procedimentale’, nettamente distinto dal ‘soccorso istruttorio’, in virtù del quale possano essere richiesti, in caso di dubbi riguardanti “gli elementi essenziali dell’offerta tecnica ed economica”, chiarimenti al concorrente, fermo il divieto di integrazione dell’offerta. Secondo la giurisprudenza, questi chiarimenti sono ammessi, in quanto finalizzati a consentire l’interpretazione delle offerte e ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante alla gara, superandone le eventuali ambiguità, e a condizione di giungere a esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale con esse assunte (Cons. Stato, V, 27 aprile 2015, n. 2082; 22 ottobre 2014, n. 5196; 27 marzo 2013, n. 1487).
Di conseguenza, la richiesta volta ad ottenere delucidazioni sulla mera interpretazione dell’offerta tecnica non implica che i chiarimenti resi costituiscano una modifica dell’offerta tecnica presentata in gara, sempre che non apportino correzioni ma siano limitati a specificare la portata di elementi già contenuti nella stessa offerta” (Cons. Stato, sez. V, 27/01/2020, n.680).