Accesso agli atti di gara: Ammessa la presentazione in forma cartacea
Il Consiglio di Stato, V sez., con sentenza n. 1952 del 17 marzo 2022, si è pronunciato in materia di accesso agli atti stabilendo a riguardo che è sufficiente e legittima la presentazione degli atti di gara in forma cartacea invece che digitale da parte della stazione appaltante.
Difatti i giudici sottolineano, che in materia di accesso agli atti, “il fatto che la procedura sia stata condotta in via telematica …. nulla osta alla conversione dei relativi “files” in documentazione cartacea”.
Nella summenzionata sentenza, il Consiglio di Stato, ha respinto l’appello di un operatore che aveva chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione di una gara nella quale si era classificato secondo. Secondo quanto contestato, la propria offerta tecnica avrebbe ottenuto il punteggio più alto, ragion per cui aveva adito il TAR.
Quest’ultimo, ha ordinato alla stazione appaltante di depositare gli atti della procedura di gara per i quali l’appellante aveva esperito l’accesso, senza indicare in alcun modo la relativa modalità: a fronte della produzione in giudizio degli atti in via cartacea, bene poteva quindi affermare l’esatto adempimento dell’incombente.
Il concorrente ha di conseguenza presentato appello al Consiglio di Stato chiedendo l’annullamento degli atti impugnati; il riconoscimento del giusto diritto a essere dichiarato vincitore della gara, oltre che il risarcimento dei danni patiti.
Il Consiglio di Stato ha dato ragione alla Stazione Appaltanti e il ricorso è stato quindi respinto. Per la legge n. 241 del 1990, cui rimanda l’art. 53 del d.lgs. 50/2016, il “documento amministrativo” è costituito da ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie e lo stesso art. 53 stabilisce che il diritto di accesso agli atti del processo di asta elettronica può essere esercitato o mediante “l’interrogazione delle registrazioni di sistema informatico che contengono la documentazione in formato elettronico” ovvero “tramite l’invio ovvero la messa a disposizione di copia autentica degli atti”.
Quanto poi a ogni questione relativa all’autenticità degli atti, è stato osservato che i depositi documentali effettuati dalla Stazione Appaltante hanno avuto ad oggetto per la maggior parte i verbali di gara e che non è stata sollevata alcuna questione relativa all’individuazione del loro esatto contenuto.