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Il Parere del MIT sull’obbligo di verifica di iscrizione alla white list

By consulteam inAppalti pubblici

Con il Parere del 5 settembre 2023, n. 2273 , il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in risposta al quesito di una stazione appaltante, si è pronunciato sull’obbligo di verifica di iscrizione dell’operatore economico alla white list specificando se lo stesso vale anche nel caso di subcontratti non stipulati direttamente dalla stazione appaltante.  

A riguardo, chiarisce da subito che la verifica dell’iscrizione alla white list per attività a rischio di infiltrazione mafiosa va effettuata dalla stazione appaltante anche nel caso di subcontraenti non appaltatori.

Nello specifico, la SA ha ricordato che l’art. 1, comma 52 della legge n. 190/2012, ha previsto che per le attività imprenditoriali maggiormente esposte a tentativo di infiltrazione mafiosa elencate al successivo comma 53, sia obbligatoria l’acquisizione della comunicazione e dell’informazione antimafia da parte dei soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 159/2011 attraverso la consultazione dell’elenco istituito presso ogni prefettura (c.d. “White List”).

E’ disposto difatti l’obbligo di verifica prima della stipula, dell’approvazione o dell’autorizzazione di contratti e subcontratto tranne che per atti e contratti il cui valore complessivo non superi i 150mila euro, per i soggetti elencati all’art. 83, comma 1 del d.lgs. n. 159/2011 e ai sensi degli artt.  2 e 7 del dPCM 18 aprile 2013, come aggiornato dal successivo dPCM 24 novembre 2016.

In riferimento all’obbligo di verifica alla white list anche per i subcontratti diversi dal subappalto che non prevedono alcuna stipula da parte della S.A e non sono soggetti né ad approvazione né ad autorizzazione, ma a mera comunicazione da parte dell’Operatore Economico, ai sensi dell’art. 119, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 (“nuovo” Codice dei Contratti Pubblici), e che hanno come comunque come oggetto la realizzazione di attività soggetta a comunicazione antimafia, il MIT spiega che: “qualora l’oggetto del subcontratto preveda la realizzazione di alcuna delle attività di cui all’art. 1, commi 53 e 54, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dovrà essere provata l’iscrizione del subcontraente nella white list tenuta ai sensi del D.P.C.M. 18/04/2013 presso la competente Prefettura-Ufficio del Governo, indicandone gli estremi al fine di consentirne la verifica.

Di conseguenza l’obbligo sussiste anche in caso di subcontratto.

Il MIT ha richiamato difatti il disposto dell’art. 83, comma 1 , del d.lgs. n. 159/2011, il quale recita che “Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all’articolo 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell’articolo 67”.

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