Sicurezza sul lavoro: gli attuali obblighi formativi in attesa della Conferenza Stato-Regioni
Il legislatore, nel corso dell’anno 2021, ha imposto nuovi obblighi formativi alle figure del preposto alla sicurezza e al datore di lavoro e ha previsto una rivisitazione dell’intero apparato formativo per i lavoratori ed i dirigenti.
Tali modifiche dovranno avvenire attraverso l’adozione di un nuovo Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali. L’Accordo avrebbe dovuto vedere la luce entro il 30 giugno 2022, ma ciò non è avvenuto.
Attualmente, le imprese sono quindi alle prese con il rispetto della normativa attualmente in vigore ma con uno sguardo già al futuro in merito alle misure da approntare non appena saranno operative le nuove regole.
Il datore di lavoro ed i dirigenti devono garantire una adeguata formazione di tutti i soggetti coinvolti sotto l’aspetto della salute e sicurezza sul lavoro all’interno dell’organizzazione aziendale.
I lavoratori devono ricevere una formazione relativa ai concetti generali e soprattutto all’effettiva organizzazione della sicurezza dell’azienda esaminando gli obblighi, le responsabilità e le attribuzioni di tutte le figure, compresi gli organi di vigilanza. Oltre alla formazione generica, in base sia all’attività economica dell’impresa, sia alle distinte mansioni, nonché attrezzature e sostanze utilizzate ed in base agli esiti della valutazione dei rischi, ogni persona riceve una formazione specifica, la cui durata minima varia a seconda di quanto stabilito dall’ultimo Accordo della Conferenza permanente Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, in vigore da fine gennaio 2012. L’attuale aggiornamento per i lavoratori è quinquennale, con durata unificata indipendentemente dall’attività e mansioni svolte.
I dirigenti e i preposti devono intraprendere dei percorsi formativi iniziali e di aggiornamento periodico ed esclusivamente per i preposti sono già in vigore delle modifiche.
L’atteso Accordo deve rivedere i contenuti minimi, le modalità di erogazione e gli aggiornamenti della formazione di lavoratori, dirigenti e preposti, nonché per la prima volta dei datori di lavoro.
Proprio per quanto riguarda i preposti, già con le modifiche apportate a dicembre 2021, la formazione di aggiornamento passa da quinquennale ad almeno biennale. Di conseguenza, è corretto che le aziende si adeguino da subito a predisporre dei percorsi formativi che rispettino le nuove scadenze per queste figure
Ancora, il legislatore del dicembre 2021 ha inoltre introdotto una forma di verifica “costante” dell’apprendimento della formazione. Prima, infatti, il superamento di una prova era stabilito per il rilascio dell’attestato, mentre nel modificato D.lgs. n. 81/08 è previsto che l’Accordo dovrà individuare le modalità di verifica “dell’efficacia della formazione” anche durante lo svolgimento della prestazione lavorativa. Questo implica, anche adesso in assenza di un Accordo, un costante controllo sui lavoratori formati in modo che svolgano le loro mansioni anche nel rispetto delle nozioni e conoscenze loro trasmesse durante i percorsi formativi.
Non dovrebbe cambiare la normativa sulla formazione né degli RLS, né degli addetti al primo soccorso, mentre ricordiamo a tutti che a ottobre 2022 cambierà per effetto di altre normative di riferimento, la formazione degli addetti alla gestione delle emergenze antincendio.
Per i dirigenti ad oggi nulla è stato modificato, per cui la formazione rimane quella già stabilita fino all’emanazione del prossimo Accordo.
La novità riguarda anche la formazione introdotta per tutti i datori di lavoro e non solo per quelli che svolgano all’interno della propria azienda l’incarico di R.S.P.P. o di addetto alla gestione delle emergenze di primo soccorso o antincendio.
A riguardo, potrebbe prevedersi una formazione sui rischi generici e specifici nel caso in cui il datore di lavoro presti direttamente la sua attività all’interno della propria azienda. Ed allora potrebbe essere utile, in attesa dell’emanazione dell’Accordo, anche per il datore di lavoro frequentare i medesimi corsi che svolgono i propri lavoratori. Al contrario, nel caso in cui non svolga direttamente mansioni all’interno dell’azienda, il legislatore potrebbe comunque obbligarlo a comprendere al meglio quali siano le responsabilità e gli obblighi di tutti i soggetti all’interno della propria azienda, prevedendo una sorta di “formazione generica” in ambito di salute e sicurezza sul lavoro.
Un’altra modifica della normativa sulla formazione già in vigore, che potrà comunque essere rivista in futuro, riguarda la possibilità di svolgimento dei percorsi formativi impiegando la metodologia, molto utilizzata in questi ultimi due anni, della videoconferenza per le attività formative che non prevedano addestramenti o prove pratiche. La videoconferenza deve essere effettuata in modalità sincrona, cioè con l’interazione diretta tra docente e discenti.
In ultimo, tra le modifiche apportate, è indicato che la formazione dei preposti debba avvenire esclusivamente in presenza, non specificando se la norma intervenuta successivamente (nel marzo 2022) sulla modalità in videoconferenza ricomprenda la formazione dei preposti.
Dalla lettura dell’attuale art. 37, comma 2 secondo periodo, si ritiene che la formazione del preposto possa avvenire in presenza o in videoconferenza.