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L’utilizzo del fondo destinato agli incentivi per le funzioni tecniche in caso si rinnovo o proroga dell’appalto

By consulteam inAppalti pubblici

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS), con parere n. 1421 dell’11 luglio 2022, ricorda che gli importi del fondo del 2% non vanno confusi con il cosiddetto “valore stimato dell’appalto”. Nello specifico risponde su come si deve comportare la Stazione Appaltante nell’utilizzo del fondo destinato agli incentivi per le funzioni tecniche in caso di rinnovo o proroga del contratto di appalto.

L’art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici, ricorda che gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori oppure al direttore dell’esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

Per tali oneri, come stabilito al comma 2 dell’art. 113, le amministrazioni aggiudicatrici destinano un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2%, modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche . Sono escluse dalla base di calcolo dell’incentivo le somme per accantonamenti, imprevisti, acquisizioni ed espropri di immobili, nonché l’IVA.

Le attività previste ed individuate dall’art. 113, comma 2 del Codice dei contratti sono:

  • programmazione della spesa per investimenti;
  • valutazione preventiva dei progetti;
  • predisposizione e controllo delle procedure di gara;
  • esecuzione dei contratti pubblici;
  • RUP;
  • direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione;
  • collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
  • collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

A riguardo, il MIMS specifica che l’importo del 2% destinato agli incentivi per le funzioni tecniche non va confuso con il c.d. valore stimato dell’appalto che, ai sensi dell’art. 35, comma 4 del Codice è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Al contrario, l’importo sul quale calcolare la somma spettante ai dipendenti a titolo di incentivi per l’espletamento di funzioni tecniche, è esclusivamente quello posto a base di gara, escludendo quindi il costo stimato per le eventuali opzioni come rinnovo o proroga dell’aggiudicazione.

 

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