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La figura del dirigente per la sicurezza sul lavoro

By consulteam inSicurezza Lavoro

Il D.lgs. 81/08, Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori, elenca le misure generali di tutela del sistema di sicurezza aziendale, che vengono poi integrate dalle misure di sicurezza previste per specifici rischi o settori di attività.

Il testo Unico disciplina anche la figura del dirigente per la sicurezza sul lavoro, indicandola come la persona che, “in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”.

Il dirigente per la sicurezza organizza e dirige le attività obbligatorie previste dal Testo Unico sulla sicurezza del lavoro secondo le attribuzioni e competenze conferitegli dal datore di lavoro.

La differenza tra le due figure è proprio questa: il datore di lavoro esercita le attività obbligatorie previste dal Testo Unico in sulla sicurezza del lavoro, mentre il dirigente agisce secondo le attribuzioni e competenze conferitegli

Difatti il datore di lavoro, previa lettera di nomina, può delegare i suoi compiti al dirigente che si assume così, parte delle responsabilità previste per il datore di lavoro.

La delega deve essere resa nota a tutti i lavoratori e anche se non espressamente specificato nel decreto legislativo 08/81, il dirigente può anche rifiutare le responsabilità.

Dal Testo Unico sulla sicurezza del lavoro non emerge l’obbligo formale di nominare un dirigente per la sicurezza sul lavoro. Ai sensi del principio di effettività, qualsiasi individuo con la corretta formazione in materia di salute e sicurezza può assumere il ruolo di dirigente pur essendo sprovvisto di regolare nomina.

Nel caso di previsione e di nomina di un dirigente all’interno dell’azienda, la scelta dello stesso è compiuta dal datore di lavoro. Quest’ultimo, infatti, gli conferisce poteri gerarchici e funzionali, ma anche di spesa, tramite un atto di delega. Questa deve presentare:

  • data certa;
  • nominativi del delegato e del datore di lavoro;
  • le firme di entrambi;
  • deve contenere i requisiti professionali e le capacità del dirigente per portare a termine i suoi obblighi.
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