Raggruppamento temporaneo di imprese: l’ipotesi della modifica soggettiva
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 2 del 25 gennaio 2022, si pronuncia in merito alla modifica soggettiva in gara del RTI e sulla possibilità per l’operatore economico di rimanere in gara.
Da un’attenta analisi dell’art. 48, commi 17,18 e 19 ter del Codice dei Contratti, i giudici affermano che “La modifica soggettiva del raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 80 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 da parte del mandatario o di una delle mandanti, è consentita non solo in sede di esecuzione, ma anche in fase di gara”.
Ne consegue che “Laddove si verifichi l’ipotesi di perdita dei requisiti, la stazione appaltante è tenuta ad interpellare il raggruppamento e, laddove questo intenda effettuare una riorganizzazione del proprio assetto, per poter riprendere la partecipazione alla gara, lo stesso deve provvedere ad assegnare un congruo termine per la predetta riorganizzazione.”
Il caso oggetto della summenzionata sentenza, riguarda difatti, l’aggiudicazione di una gara in favore di una RTI, che in fase di verifica, ha comunicato la riduzione della compagine, allegando una tabella con la nuova articolazione delle quote di partecipazione delle imprese al raggruppamento in seguito al recesso della mandante.
Tale RTI è stato escluso dal RUP, che ha rigettato la richiesta di autorizzazione alla modifica soggettiva del raggruppamento in riduzione ai sensi dell’art. 48, comma 19, del codice e ha disposto l’esclusione dalla procedura di gara del per mancanza dei requisiti di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) e c – ter) d.lgs. n. 50/2016 in capo alla mandante.
Il Raggruppamento ha di conseguenza fatto ricorso al TAR e il giudice amministrativo lo ha accolto, precisando che è consentita la modifica soggettiva del raggruppamento anche in corso di gara. Da qui l’appello di un altro concorrente al Consiglio di Stato, che ha rimesso la questione all’Adunanza Plenaria, motivata dal fatto che l’interpretazione dell’art. 48 del codice dei contratti pubblici, dedicato ai “Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici” rileva un contrasto di interpretazione tra le sentenze pronunciate.
Infine, l’Adunanza conclude interpretando le disposizioni in esame, ossia i commi 17, 18 e 19-ter dell’art. 48 del Codice dei contratti nel senso di consentire, ricorrendone i presupposti, esclusivamente la modificazione “in diminuzione” del raggruppamento temporaneo di imprese, e non anche quella cd. “per addizione”, che si verificherebbe con l’introduzione nella compagine di un soggetto ad essa esterno.