Inail: Linee di indirizzo per il monitoraggio e la valutazione del rischio della commissione dei reati relativi a salute e sicurezza sul lavoro
L’ Inail ha pubblicato nuove “linee di indirizzo per il monitoraggio e la valutazione del rischio della commissione dei reati relativi a salute e sicurezza sul lavoro di cui all’art. 25 septies del d.lgs. 231/2001” che rappresentano uno strumento utile per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza e la conoscenza delle buone pratiche organizzative, tecniche e gestionali già esistenti.
Al contempo, le stesse, sono finalizzate a fornire alle imprese un supporto operativo funzionale per il monitoraggio dei requisiti del sistema di gestione aziendale in modo da avere efficacia esimente delle responsabilità amministrative degli Enti, come previsto dalla normativa.
Queste linee guida sono state redatte in conformità allo standard volontario UNI ISO 45001:2018, offrendo alle imprese la possibilità di sviluppare un approccio compatibile con il percorso necessario per conseguire la certificazione e di adottare un modello organizzativo e gestionale di cui al decreto legislativo n. 231/2001, nel rispetto dei requisiti indicati all’art. 30 del d.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro), tenendo conto del fatto che non è sempre semplice per un’impresa individuare le modalità più opportune per una corretta organizzazione della sicurezza.
Lo scopo è sicuramente quello di creare uno strumento funzionale alla riduzione del fenomeno infortunistico e al miglioramento della gestione complessiva dell’attività di impresa.
Per quanto concerne la responsabilità degli enti, sebbene l’adozione, da parte dell’ente, di un modello organizzativo idoneo a prevenire il reato non costituisca un obbligo, la sua realizzazione integra una condotta esimente dalla responsabilità amministrativa qualora, nonostante il compimento di tale condotta da parte dell’ente, si verifichi l’evento lesivo.
A riguardo, l’INAIL ricorda che con il d.lgs. n. 231/2001 è stata introdotta, per la prima volta, la possibilità che un ente possa essere sottoposto a sanzioni a fronte della commissione di taluni illeciti penali, con una serie di conseguenze sanzionatorie a carico dell’ente, di natura pecuniaria ed interdittiva, qualora nel suo interesse o vantaggio venga commesso un reato da persone ad esso funzionalmente riferibili. I reati di omicidio e lesioni colpose, ad esempio, conseguenti alla violazione della normativa antinfortunistica, rispettivamente previsti dagli artt. 589 e 590 c.p., possono quindi costituire reati per i quali può essere riconosciuta la responsabilità dell’ente ai sensi del d.lgs. 231/2001. Deve tuttavia, anche in questo caso, ricorrere il presupposto “dell’interesse o vantaggio” dell’ente di cui al d.lgs. 231/01. Il vantaggio dell’impresa di cui si parla, può essere inteso in termini di condotta omissiva e quindi di risparmio derivante dal mancato investimento in dotazioni di sicurezza o nel mancato approntamento di strumenti di controllo sullo stato delle attrezzature, macchinari o impianti etc.
Il Testo Unico Sicurezza sul Lavoro, all’art. 30, ha definito e approfondito le caratteristiche dei Modelli di organizzazione e gestione necessarie ad assicurare la conformità ai requisiti e obblighi giuridici in materia di salute e sicurezza sul lavoro e a rappresentare un possibile esimente per la responsabilità amministrativa dell’ente. Si prevede inoltre che i modelli di organizzazione e di gestione rispondano anche ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 30 e che, in sede di prima applicazione, siano conformi alla UNI ISO 45001:18.
Nello specifico, l’art. del d.lgs. 81/08, prevede che vengano attuati i seguenti punti:
- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- attività di sorveglianza sanitaria;
- attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.