Il TAR Sicilia sulle offerte anomale e ribassi del 100%
Il Tar Sicilia con sentenza n. 2091 del 22 giugno 2023, si è pronunciata sulle offerte anomale e ribassi del 100% stabilendo a riguardo che tale ribasso è ammissibile ma solo rispettando specifiche condizioni.
I giudici amministrativi, a riguardo, hanno respinto il ricorso presentato da un altro concorrente per il quale l’assegnazione di un servizio a un RTI dopo aver presentato un ribasso del 100% sui costi comprimibili, determinava la violazione dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici).
Il Tar ha preliminarmente ricordato che l’interpretazione degli atti amministrativi, compresi i bandi di gara, soggiace alle stesse regole dettate dagli artt. 1362 e ss. cod. civ. per l’interpretazione dei contratti; se vi sono omissioni o ambiguità nelle singole clausole, si ricorre ad altri canoni ermeneutici che in materia di procedure di gara ad evidenza pubblica rispondono alla necessità di attuare il principio del favor partecipationis.
Ciò implica che, in caso di clausole del bando ambigue o dubbie, va preferita la soluzione che tende ad estendere la platea dei partecipanti alla gara, e non quella restrittiva della partecipazione.
Nel caso di specie, né nella lettera di invito né nel disciplinare era presente un’esplicita preclusione alla formulazione di ribassi del 100% sulla quota degli oneri di gestione (definiti appunto “comprimibili” in quanto solo su di essi l’operatore economico può effettuare il ribasso in sede di elaborazione della sua offerta, non essendo al contrario possibile ribassare la quota “incomprimibile” relativa ai costi del personale).
La giurisprudenza ha chiarito che “qualora il bando di gara ha nettamente distinto una parte del valore del contratto di appalto come spesa incomprimibile (quella afferente al costo del personale) mentre nulla ha specificato con riferimento alla restante parte della base d’asta, ha di fatto consentito che l’offerta del ribasso, senza limite, possa giungere fino alla misura del 100%, salvo poi a doverlo giustificare”. Inoltre, anche un orientamento confermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ribadito che detto ribasso non costituisce di per sé causa di anomalia dell’offerta, che è invece ammesso, nei casi in cui l’offerente dimostri che l’offerta sia, comunque, remunerativa e sostenibile.
In altri termini, in sede di valutazione delle offerte anomale, la Stazione Appaltante, può legittimamente ammettere un ribasso del 100% sull’importo del servizio, a condizione che l’O.E. dimostri che l’offerta di cui trattasi non inciderà sulla corretta esecuzione dell’appalto.
L’aggiudicataria aveva specificato di avere ottenuto dei contratti di sponsorizzazione che avrebbero permesso di avere un guadagno, cosa che le ha permesso di presentare un’offerta con ribasso pari al 100%.
La stazione appaltante non ha quindi violato l’art. 97, d.lgs. 50/2016 in quanto ha valutato l’anomalia delle offerte, chiedendo agli operatori economici giustificazioni sul perché di un ribasso pari al 100% della quota comprimibile dei costi, giustificazioni regolarmente fornite dal RTI e valutate positivamente dalla stazione appaltante.
Infine è stato specificato che non né vi è stata neanche violazione dell’art. 97, comma 6, poiché le giustificazioni rese dal RTI aggiudicatario non attengono ai minimi salariali, bensì agli oneri di gestione e alla diversa fonte del profitto, individuata nei contratti di sponsorizzazione.