Entrata in vigore del Decreto “GSA” sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro
Il dm 2 settembre 2021 “ decreto GSA” , è entrato ufficialmente in vigore dal 4 ottobre 2022, riportando i “criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio ai sensi dell’art. 46 comma 3 lett. a punto 4 e lettera b del d.lgs. 81/2008“.
Il decreto GSA, formato da 8 articoli e 5 allegati, si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del D.lgs. n. 81/2008, situati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, oltre che in ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.
Le norme non si applicano ai mezzi di trasporto; ai cantieri temporanei o mobili; alle industrie estrattive; ai pescherecci e ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale.
Inoltre, abroga alcuni articoli del dm 10 marzo 1998 (Artt. 3 comma 1 lett. f, 5, 6, 7) e apporta alcune importanti novità circa il piano di emergenza, la formazione e l’informazione degli addetti antincendio, la gestione della sicurezza in caso di emergenza.
Il piano di emergenza è obbligatorio nei seguenti casi:
- luoghi di lavoro con almeno 10 impiegati;
- luoghi di lavoro soggetti ai controlli dei vigili del fuoco;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico nei quali si registra la presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero di lavoratori.
Per i luoghi che non rientrano nei punti suddetti, non vige l’obbligo di redazione del piano di emergenza, ma risulta comunque necessario adottare misure organizzative in caso di emergenza, da riportare nell’apposito documento di valutazione del rischio incendio.
L’allegato 2 del dm 2 settembre 2021, delinea i contenuti del piano di emergenza. Esso dovrà essere aggiornato in occasione di modifiche che alterino le misure di prevenzione e protezione. Deve contenere le azioni da mettere in pratica in caso di incendio, le procedure di esodo e le disposizioni per chiedere l’intervento dei vigili del fuoco. Sono invece previste misure semplificate di gestione dell’emergenza in caso di esercizi aperti al pubblico con meno di 10 lavoratori e caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone (ad esclusione delle attività soggette ai controlli dei vigili del fuoco). In questi casi il datore di lavoro può utilizzare semplicemente degli schemi e/o la planimetria.
Per quanto riguarda l’obbligo di informazione e formazione dei lavoratori, gli addetti al servizio antincendio devono essere opportunamente informati e formati in materia di antincendio. Questo è un obbligo in capo al datore di lavoro, il quale dovrà preoccuparsi della formazione dei lavoratori, dovrà scegliere gli addetti al servizio antincendio.
Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni è sufficiente installare apposita cartellonistica.
L’allegato 3 delinea 3 livelli di rischio e 3 tipi di corsi di formazione commisurati ad essi (1 FOR – 2 FOR – 3 FOR) con rispettivi corsi di aggiornamento (1 AGG, 2 AGG, 3 AGG):
- livello 3: sono quelle attività in cui sono presenti sostanze altamente infiammabili e la propagazione delle fiamme potrebbe essere elevata;
- livello 2: sono quelle attività in cui sono presenti sostanze infiammabili e la propagazione risulta essere limitata;
- livello 1: sono quelle attività in cui sono presenti sostanze a basso rischio incendio e il rischio di propagazione delle fiamme è scarso.
La nomenclatura dunque è cambiata: il rischio incendio basso-medio-alto è stato sostituito dai 3 livelli.
Di conseguenza i corsi di formazione sono commisurati ai suddetti livelli:
- livello 3: è previsto un percorso formativo di 16 ore (12 ore di teoria, 4 di pratica); l’aggiornamento è previsto ogni 5 anni di 8 ore (5 di teoria e 3 di esercitazioni pratiche);
- livello 2: è previsto un percorso formativo di 8 ore (5 ore di teoria, 3 ore di pratica); l’aggiornamento è fissato ogni 5 anni e prevede 5 ore (2 teoria e 3 esercitazioni pratiche);
- per il livello 1 è previsto un percorso formativo di 4 ore (2 di teoria e 2 di pratica), aggiornamento ogni 5 anni di 2 ore (esercitazioni pratiche).
Per quanto riguarda le metodologie didattiche, si può fare una differenziazione tra:
- teoria: lezioni in presenza, in videoconferenza o tramite linguaggi multimediali (no e-learning);
- pratica: lezioni in presenza, no e-learning. Vige l’obbligo di esercitazioni pratiche anche per il livello 1 (basso rischio).
Il Decreto precisa che i corsi di formazione per addetti antincendio già programmati con i contenuti dell’allegato IX del D.M. 10 marzo 1998 sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del D.M. 2 settembre 2021, ovvero entro il 4 aprile 2023. Pertanto, fino a tale data, i corsi organizzati secondo le vecchie modalità saranno ritenuti validi.
Si ricorda infine, che il registro dei controlli antincendio è un documento obbligatorio dal 25 settembre 2022 per tutte le attività con almeno un lavoratore. Nel registro bisogna tener conto di tutti i presidi antincendio presenti in azienda, annotare gli interventi di manutenzione in base alla tipologia, riportare con precisione le date dei controlli fatti dal tecnico manutentore antincendio qualificato.