L’ANAC approva le Linee Guida per la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza
L’ANAC, con delibera del 28 settembre 2022, n. 441 recante “attuazione – anche a fasi progressive – del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza da porre alla base del nuovo sistema di qualificazione che sarà reso operativo al momento della entrata in vigore della riforma della disciplina dei contratti pubblici”, ha individuato i requisiti necessari per la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.
Le Linee Guida, suddivise in 3 parti, individuano requisiti e informazioni necessarie per dimostrarne il possesso, le modalità di raccolta di tali informazioni e per il funzionamento del sistema di qualificazione.
Il documento chiarisce che la qualificazione è necessaria per tutte le acquisizioni di importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti dai decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78.
Non è invece necessaria la qualificazione per gli affidamenti diretti e per l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.
Per quanto concerne i requisiti minimi obbligatori, le stazioni appaltanti e le centrali di committenza per essere qualificate devono necessariamente essere iscritte all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA). avere una struttura organizzativa stabile e avere a disposizione piattaforme telematiche nella gestione delle procedure di gara.
Le linee guida non si applicano agli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e ai soggetti privati tenuti all’osservanza delle disposizioni del Codice.
I tre livelli di qualificazione, sono così individuati:
- 30 punti per qualificarsi per i lavori inferiori a un milione di euro (livello L3);
- 40 punti per importi superiori a un milione di euro e inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria (livello L2);
- 50 punti per importi pari o superiori alle soglie di rilevanza comunitaria (livello L1).
Il punteggio si ottiene sulla base del possesso di alcuni requisiti, che affiancano quelli obbligatori minimi. Le tabelle dei punteggi si riferiscono ai requisiti per la qualificazione relativa a progettazione e affidamento di lavori per le stazioni appaltanti e progettazione e affidamento di servizi e forniture per le stazioni appaltanti. Definiti anche i requisiti per la qualificazione relativa all’affidamento per le centrali di committenza e per l’esecuzione.
Il punteggio di qualificazione viene aggiornato annualmente.
Accedendo all’apposita sezione di AUSA e inserendo le informazioni richieste, le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, incluse quelle qualificate con riserva, presentano domanda di iscrizione agli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate a partire da tre mesi prima della data indicata nei decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 78/2022. La mancata presentazione della domanda preclude la possibilità di essere qualificati.
Il livello di qualificazione per la progettazione e l’affidamento di primo inquadramento viene attribuito sulla base delle informazioni dichiarate e dei dati presenti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici o comunque acquisiti da ANAC e previa verifica dei dati da parte dell’Autorità. ANAC effettua verifiche a campione sulle informazioni dichiarate dalle stazioni appaltanti e dalle centrali di committenza al fine del controllo della veridicità delle stesse e della conferma del livello di qualificazione.
Se dagli accertamenti condotti risulta una diminuzione del punteggio ottenuto che porterebbe la stazione appaltante o la centrale di committenza ad un livello inferiore, la stessa mantiene il livello di qualificazione per un anno se il nuovo punteggio è pari o superiore a quello necessario per la qualificazione di livello, ridotto del 5 per cento.