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Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146: Innalzamento delle tutele in ambito di salute e sicurezza sul lavoro

By consulteam inSicurezza Lavoro

Il Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili“, ha introdotto delle modifiche agli articoli 7, 8, 13. 14, 51 e 99 ed all’Allegato I del d.lgs. n. 81/2008.

Il fine è quello di intervenire con maggiore efficacia sulle imprese che non rispettano le misure di prevenzione o che utilizzano lavoratori in nero oltre a voler incentivare e semplificare l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Le modifiche riguardano:

  • IL LAVORO NERO: si abbassa la soglia per la sospensione dell’attività imprenditoriale, 10% anziché 20% del personale “in nero” e non è più richiesta alcuna “recidiva” ai fini della adozione del provvedimento che scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche;
  • LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEL LAVORO: è prevista la sospensione dell’attività, anche senza la necessità di una reiterazione degli illeciti e il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle fattispecie di violazione;
  • LA BANCA DATI DELL’INAIL: rafforzata la banca dati dell’INAIL, il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), per il quale si punta a una definitiva messa a regime e a una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute:
    • Gli organi di vigilanza sono tenuti ad alimentare un’apposita sezione della banca dati, dedicata alle sanzioni applicate nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta nei luoghi di lavoro;
    • L’INAIL dovrà rendere disponibili alle Aziende sanitarie locali e all’Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate e agli infortuni denunciati;
  • IL LAVORO OCCASIONALE: Nel contesto dell’art. 14 del T.U. sicurezza sul lavoro (D.lgs. n. 81/2008) riformato dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021, infatti, il primo comma prevede ora che per poter svolgere legittimamente e in piena regolarità le operazioni e i lavori affidati a lavoratori autonomi occasionali i committenti hanno l’obbligo di comunicare l’avvio dell’attività di tali lavoratori mediante l’invio di una preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro, competente per territorio, mediante sms o posta elettronica;
  • L’ESTENSIONE DELLE COMPETENZE DI COORDINAMENTO ALL’INL – ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO NEGLI AMBITI DELLA SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO.

 

 

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