La partecipazione alle gare pubbliche delle associazioni no profit
Con sentenza n. 1635 del 15 novembre 2021, il Tar Puglia si è pronunciato sulla possibilità, per le associazioni no profit, di partecipare alle gare pubbliche e sulla obbligatorietà a tal fine di essere iscritti alla camera di commercio.
Nella sentenza del Tar i giudici hanno ritenuto che non è in dubbio che possa essere ammessa la partecipazione alle gare delle Associazioni di volontariato, in quanto l’iscrizione alla Camera di Commercio non è un requisito indefettibile di partecipazione. L’assenza di scopo di lucro non si traduce nel divieto di produrre un risultato economico o finanziario positivo, ma nel divieto di distribuire tale utile agli associati e nell’obbligo di reinvestirlo esclusivamente per scopi istituzionali.
Di conseguenza l’associazione no profit ha il diritto di partecipare alla gara in quanto le attività di impresa non rappresentano la sua attività principale e gli eventuali proventi, come previsto dallo statuto, vengono destinati non al profitto dei soci, ma al suo funzionamento.
In merito, si è pronunciata già la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con sentenza del 23 dicembre 2009 nella causa n. 305/2008, ribadendo che la normativa comunitaria deve essere interpretata nel senso che non può essere impedita la partecipazione alle gare di pubblici appalti ai “soggetti che non perseguono preminente scopo di lucro, non dispongono della struttura organizzativa di un’impresa e non assicurano una presenza regolare sul mercato”.
Sul tema, è intervenuta anche l’ANAC con la delibera n. 767/2018, ribadendo che l’iscrizione alla Camera di Commercio non è requisito necessario ed indefettibile per la partecipazione alle gare pubbliche e che l’iscrizione alla CCIAA, ove non imposta dalla legge per l’espletamento dell’attività oggetto di gara, non preclude la partecipazione dei soggetti che ne siano privi.
Nello specifico, ha chiarito che l’ambito di applicazione della clausola del punto 7.1 del Bando tipo n. 1 (nella parte in cui richiede “l’iscrizione a registri o albi diversi da quelli della Camera di Commercio”), ha precisato che: “la previsione di cui al punto 7.1. lett. b) è da intendersi riferita sia ad abilitazioni specifiche ulteriori (ad es. Albo Nazionale Gestori Ambientali), sia all’iscrizione ad altri registri o albi (ad es. registri regionali/provinciali del volontariato o al registro unico nazionale del Terzo settore), qualora la stazione appaltante, valutato il relativo mercato di riferimento prevede la partecipazione alla gara di quei soggetti ai quali la legislazione vigente non imponga, per l’espletamento dell’attività oggetto di gara, l’iscrizione alla Camera di Commercio”.