Decreto Fiscale 2022 convertito in legge: Corsi formativi ed aggiornamenti periodici in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Il decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021), convertito in legge, ha comportato delle piccole modiche in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, attraverso modifiche puntuali su ben 14 articoli (artt. 7, 8, 13, 14, 18, 19, 26, 37, 51, 52, 55, 56, 79 e 99) del D.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro).
Le principali novità riguardano:
- una implementazione delle attività formative e di addestramento anche per il datore di lavoro visto che ad oggi, lo stesso, ha la sola possibilità, non l’obbligo, di frequentare dei corsi soltanto qualora ricopra il ruolo di RSPP, cioè di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (gli adempimenti ed i percorsi didattici saranno specificati dalla Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome, che dovrà adottare un accordo entro il 30 giugno 2022);
- l’individuazione più stringente delle funzioni di vigilanza e controllo e delle correlate responsabilità del preposto;
- l’estensione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro delle stesse competenze di vigilanza e ispezione in precedenza riconosciute soltanto alle Aziende Sanitarie Locali;
- la riformulazione complessiva del potere di sospensione dell’impresa per lavoro sommerso e per gravi violazioni di sicurezza;
- il rilancio del ruolo degli organismi paritetici.
Nello specifico, è ora previsto, tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, quello di individuare il preposto o i preposti per svolgere attività di vigilanza, con possibilità, per i contratti e gli accordi collettivi, di stabilire uno specifico compenso. Il preposto ha infatti il compito di verificare che i singoli lavoratori osservino gli obblighi di legge, nonché le disposizioni aziendali, specificamente riguardo all’utilizzo dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale. Il preposto controlla anche l’adeguatezza dei mezzi e delle attrezzature di lavoro informando immediatamente il datore o il dirigente riguardo a ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza.
Per quanto concerne le attività formative e di addestramento, le modiche più significative sono quelle apportate ai commi 2 e 7 dell’art. 37 del D.lgs. n. 81/2008 per prevedere che anzitutto che entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-Regioni adotti un Accordo nel quale si accorpino, rivisitati e modificati, gli Accordi attuativi del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro in materia di formazione in modo da garantire:
- l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- la specificazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i docenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
- che gli interventi di addestramento (che consiste in una prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale oltreché nella esercitazione applicata nel caso di procedure di lavoro in sicurezza) debba essere registrato obbligatoriamente in apposito registro (anche informatizzato) ai sensi art. 37, comma 5, D.lgs. n. 81/2008;
- Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione e l’aggiornamento periodico dei preposti, le attività formative di essi devono essere svolte interamente con modalità in presenza e ripetute, con cadenza almeno biennale e in ogni caso quando si rende necessario per l’evoluzione dei rischi già esistenti o per l’insorgenza di nuovi rischi (art. 37, comma 7-ter, D.lgs. n. 81/2008). La miniriforma, per rafforzate tale previsione, ha previsto l’applicazione della pena alternativa dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro.