COVID – 19: Ordinanza Regione Campania n. 27 del 15 dicembre 2021
In data 15/12/2021 è stata pubblicata l’Ordinanza n. 27 del 15 dicembre 2021, firmata dal Presidente Vincenzo De Luca, che contiene disposizioni e raccomandazioni in materia di contrasto e prevenzione del contagio da Covid-19 relative al periodo 23 dicembre 2021-1°gennaio 2022.
Nell’ordinanza viene specificato che:
- A decorrere dal 23 dicembre 2021 e fino al 1° gennaio 2022 per l’intero arco della giornata è fatto divieto di consumo di cibo e bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell’acqua, nelle aree pubbliche, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali.
- Resta consentito il consumo ai tavoli all’aperto, nel rispetto del distanziamento previsto;
- Nei luoghi pubblici all’aperto è fatto divieto di svolgimento di eventi, feste o altre manifestazioni che possano dar luogo a fenomeni di assembramento o affollamento;
- È confermato l’obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale, anche all’aperto, in ogni luogo non isolato (ad es., centri urbani, piazze, lungomari nelle ore e situazioni di affollamento, code, file, mercati, fiere, contesti di trasporto pubblico all’aperto);
- Nei giorni 23, 24, 25, 31 dicembre 2021 e 1° gennaio 2022:
- dalle ore 11:00 e fino alle ore 05:00 del giorno successivo, ai bar e agli altri esercizi di ristorazione è fatto divieto di vendita con asporto di bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell’acqua;
- È fatta raccomandazione ai Comuni ai fini dell’adozione, laddove necessario, di provvedimenti di chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale ai sensi delle disposizioni vigenti;
- È fatta raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare nelle zone della cd. “movida”.
Infine, si precisa che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure contenute dell’ordinanza summenzionata, è punito con la sanzione da 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’art. 650 del codice penale e da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.