Corte Di Cassazione: Obbligo Di Esposizione Del Cartello Di Cantiere
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 31356/2021 del 10 giugno 2021, si è pronunciata sulla obbligatorietà dell’esposizione del cartello di cantiere e sugli obblighi di comunicazione in capo a committenti e tecnici di cantiere.
Nel caso specifico, che riguarda la legittimità dell’acquisizione di un regolamento comunale quale atto probatorio, l’appellante contestava:
- la condanna ricevuta per la mancata apposizione del cartello di cantiere, perché l’opera realizzata sarebbe stata soggetta soltanto a Scia ex art. 22 comma 1 lett. c) del DPR n. 380/01;
- l’acquisizione, da parte del giudice, del regolamento comunale, perché si tratterebbe di un atto amministrativo acquisito al di fuori di ogni regola, visto che non era nel fascicolo del P.M. e il giudice avrebbe dovuto acquisirlo d’ufficio, invece di consultarlo sul sito internet del comune.
Il ricorso summenzionato è stato respinto poiché il regolamento edilizio comunale stesso stabiliva che il titolare di concessione o attestazione di conformità deve, al momento dell’inizio dei lavori, collocare sul luogo dei medesimi un cartello a caratteri ben visibili.
Si precisa infatti a riguardo che “l’attestazione di conformità” riguarda anche opere di ristrutturazione edilizia e la “SCIA” può essere considerata un’evoluzione anche nominalistica del titolo abilitativo originario. Quindi, anche se con un nome diverso, non solo era richiesta la Scia ma era previsto anche l’obbligo di esposizione di cartello di cantiere.
La violazione dell’obbligo di esporre il cartello indicante gli estremi del titolo abilitativo, è punita dall’art. 44, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 380 del 2001, ed è configurabile indipendentemente dal fatto che l’intervento edilizio sia assoggettato a permesso di costruire oppure a SCIA.
Ancora, tale violazione è punta se commessa dal titolare del titolo abilitativo, dal committente, dal costruttore o dal direttore dei lavori essendo detti soggetti responsabili (ai sensi dell’art. 29, comma 1, T.U.E.), rispetto all’obbligo di conformarsi alle previsioni urbanistiche ed esecutive risultanti dalla normativa, dalla pianificazione, dal titolo edilizio.
Il cartello deve di conseguenza indicare:
- le opere in corso di realizzazione;
- la natura dell’atto abilitante all’esecuzione delle opere e gli estremi del medesimo;
- il nominativo del titolare dell’atto abilitante;
- il nominativo del progettista;
- il nominativo del direttore dei lavori;
- il nominativo dell’esecutore dei lavori;
- il nominativo del calcolatore delle strutture (ove prescritto);
- il nominativo del direttore dei lavori delle strutture (ove prescritto);
- il nominativo del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (ove prescritto);
- il nominativo del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (ove prescritto);
- ogni altro dato o nominativo previsto da norme vigenti.
La Corte infine chiarendo che il Regolamento comunale è una fonte di diritto oggettivo, espressione di una potestà normativa attribuita all’amministrazione che rimanda alle disposizioni sulla legge in generale, ha doverosamente e correttamente rinvenuto la normativa applicabile al caso concreto, senza procedere ad alcuna acquisizione probatoria in violazione dell’art. 441 comma 5 del codice di procedura penale.