Commissione Sicurezza: la partecipazione del medico competente coordinato alla riunione periodica
La Commissione Sicurezza del Ministero del lavoro, con interpello n. 1 del 19 luglio 2022, ha risposto a una domanda dell’Associazione sindacale CIMO (Organizzazione sindacale dei medici) sul tema della riunione periodica dei medici competenti nelle aziende con più di 15 dipendenti.
In particolare, nella seduta della citata Commissione, è stato discusso il seguente interrogativo posto dalla CIMO: “qualora il datore di lavoro, anche per il tramite del Servizio di Prevenzione e Protezione, abbia individuato un medico competente coordinatore ai sensi dell’art. 39 co. 6 d. lgs. 81/2008, alla riunione periodica di cui all’art. 35 chi deve essere invitato? Il solo medico competente coordinatore ovvero tutti i medici competenti?”.
L’art. 35 del citato D.lgs. (“Riunione periodica”) che, al comma 1, dispone che: “Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano:
- il datore di lavoro o un suo rappresentante;
- il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- il medico competente, ove nominato;
- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.
Lo stesso art. 35 che, al comma 2, prevede che: “Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti il documento di valutazione dei rischi; l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale; i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute”.
Ancora, si ricorda che l’art. 39 dispone, al comma 6 che: “Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento”.
Il Medico Coordinatore coordinerà tutte le attività di Medicina del Lavoro, ma lascerà in autonomia i relativi medici coordinati ad effettuare sul territorio i protocolli sanitari e tutti i compiti previsti dal ruolo svolto.
La Commissione, nell’interpello summenzionato, chiarisce che anche se il datore di lavoro come previsto dall’Art 39 comma 6 del DLGS 81 2008 abbia individuato un medico competente coordinatore , alla riunione periodica annuale di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, devono in ogni caso essere invitati tutti i medici competenti che sono stati nominati.
La normativa prevede infatti precise prerogative e responsabilità in capo al medico competente, ma non si può però evincere per tale funzione la sussistenza di un potere sostitutivo del medico coordinatore rispetto a ciascun medico competente nominato nell’ambito dell’unità produttiva.