Decreto Semplificazioni fiscali: le novità introdotte dalla più recente decretazione d’urgenza
La conversione del D.L. “Semplificazioni Fiscali” di cui al Decreto-Legge 21 giugno 2022, n. 73 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”, con Legge 4 agosto 2022 n. 122, sopprime due storici adempimenti per gli uffici contratti e i segretari/ufficiali roganti:
- l’articolo 1 infatti, ha abrogato l’obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori contenenti gli atti pubblici in forma amministrativa di coloro che rogano atti pubblici in forma pubblica amministrativa;
- l’art. 17 ha abrogato l’oramai anacronistico obbligo di comunicare all’anagrafe tributaria gli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati (primo comma dell’articolo 20 del DPR 29 settembre 1973, n. 605).
Ai fini invece della costituzione della garanzia provvisoria, in alternativa alla fideiussione bancaria, è stato introdotto l’obbligo di usare lo strumento del bonifico o altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall’ordinamento vigente. All’articolo 93 del Codice, il comma 2 è stato infatti sostituito dal seguente: “La cauzione è costituita presso l’istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall’ordinamento vigente. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.”
Per quanto concerne la disciplina in materia di compensazioni per appalti pubblici, la Legge 15 luglio 2022, n. 91 di conversione del Decreto Aiuti, nel confermare la disciplina, ne ha previsto l’estenasione anche ai contratti pubblici nei settori della difesa e sicurezza disciplinati dal Dlgs. 208/2011.
La novità riguarda anche l’introduzione del un nuovo articolo 26-bis recante disposizioni in materia di gare per l’affidamento di servizi sostitutivi di mensa.
Si prevede, per le procedure avviate dopo il 16 luglio 2022, nelle more di una riforma complessiva del settore dei servizi sostitutivi di mensa finalizzata a garantire una maggiore funzionalità del sistema anche attraverso la fissazione di una percentuale massima di sconto verso gli esercenti e di un termine massimo per i pagamenti agli esercizi convenzionati, un (ennesimo) regime transitorio fino al 31 dicembre 2022, mediante applicazione l’articolo 144, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, al quale sono apportate modificazioni nei criteri di valutazione dell’offerta, ai quali il bando di gara deve fare riferimento, tra i quali:
- il ribasso sul valore nominale del buono pasto (soppresso il limite “in misura comunque non superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti”);
- la rete degli esercizi da convenzionare;
- lo sconto incondizionato verso gli esercenti, in misura non superiore al 5 per cento del valore nominale del buono pasto. Tale sconto incondizionato remunera altresi’ ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti; d) i termini di pagamento agli esercizi convenzionati;
- il progetto tecnico.
Infine, l’art. 7, al comma 2-ter stabilisce, in tema di varianti in corso d’opera, che l’articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), del D.Lgs. 50/2016, si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate al primo periodo (“circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore”) sono incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera.