Il Parere del Mims sull’utilizzo dell’elenco degli operatori economici presenti sul MePA quale albo fornitori
Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, con il parere n. 1257/2022 , chiarisce il rapporto fra albi dei fornitori delle stazioni appaltanti e sistema MePA
Nello specifico la questione veniva posta da una stazione appaltante, rientrante tra le amministrazioni centrali e periferiche di cui all’art. 1 del d.lgs. 165/01 che, in base alla legge Finanziaria per il 2007 (L. 296/06), è tenuta ad acquistare beni e servizi d’importo superiore a 5000 e fino alla soglia comunitaria attraverso il MePA indicato all’art. 328, co. 1 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/10 (l’articolato sistema di e-procurement gestito da Consip e non altri mercati elettronici).
Nella richiesta di parere veniva esposto che l’amministrazione utilizzava il MePA per tutte le esigenze, compresi i lavori ed i servizi di architettura e ingegneria, sfruttando gli elenchi di operatori economici gestiti da Consip.
Veniva però fatto presente che di fatto gli elenchi degli operatori economici gestiti da Consip operano a tutti gli effetti come un albo fornitori . Infatti, da un lato sono ripartiti in beni, servizi e lavori, con una suddivisione in categorie merceologiche, corrispondenti a specifici bandi; dall’altro lato per ogni categoria merceologica è possibile effettuare un’estrapolazione excel, tramite la quale poter filtrare gli operatori economici per regione, provincia e tipologia d’impresa; infine per i lavori, i bandi corrispondono alla specifica categoria SOA e, nel passaggio n. 4 del documento relativo alla richiesta di offerta (RdO) denominato “inviti dei fornitori”, è presente una sezione denominata “dettagli informativi relativi al fornitore”, in cui appare il livello e le categorie SOA possedute dall’impresa oppure la sola abilitazione ad operare entro gli importi di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/10.
La stazione appaltante chiede quindi per quale motivo dovrebbe impiegare risorse umane e temporali per istituire un ridondante albo fornitori che funzionerebbe in maniera del tutto analoga agli elenchi MePA, ma avrebbe l’onere di dover essere catalogato, gestito e periodicamente aggiornato con costi a carico della stessa.
Per questo si conclude la richiesta chiedendo al Mims se stante l’obbligo all’utilizzo del MePA, si possano utilizzare solo ed esclusivamente gli elenchi gestiti da Consip, non istituendo alcun albo fornitori. Il ministero risponde affermativamente: “è possibile utilizzare l’elenco degli operatori economici presenti sul MePA quale albo fornitori” e rinvia alle linee guida n. 4 ANAC in materia di affidamenti sotto-soglia e in particolare al paragrafo 5.1 dove, fra le altre cose, si richiama l’importanza dell’obbligo di “pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato e di scelta degli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici”.