Circolare Istituto Nazionale del Lavoro: “Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”
Con circolare n. 4 del 9 dicembre 2021, l’INL, ha fornito nuovi chiarimenti in merito alle gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, in presenza delle quali può essere adottato il blocco temporaneo dell’attività imprenditoriale, esortando all’avvio di un’azione di raccordo con i servizi di prevenzione delle ASL anche al fine di sviluppare sinergie nell’ambito di un’attività di vigilanza coordinata e congiunta.
Le violazioni prevenzionistiche di cui tener conto ai fini della sospensione dell’attività imprenditoriale, riguardano:
- Mancata elaborazione del DVR di cui all’art. 29, comma 1, del TUSL.: Qualora il datore di lavoro, durante l’ispezione, dichiari che il DVR è custodito in luogo diverso, l’ispettore adotta il provvedimento di sospensione con decorrenza differita alle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo, termine entro il quale il datore di lavoro potrà provvedere all’eventuale esibizione. Il DVR dovrà recare data certa antecedente all’emissione del provvedimento di sospensione;
- Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione (PEE);
- Mancata formazione ed addestramento: l’INL chiarisce che la sospensione è disposta solo quando è prevista la partecipazione del lavoratore sia ai corsi di formazione sia all’addestramento e la revoca del provvedimento di sospensione può avvenire anche solo dimostrando la prenotazione della formazione, a condizione che vengano regolarizzate le altre violazioni concomitanti di cui all’Allegato I e che venga effettuato il pagamento di tutte le somme aggiuntive dovute;
- Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile (RSPP);
- Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS): l’INL chiarisce che l’elaborazione del POS può desumersi anche dal relativo invio al coordinatore o all’impresa;
- Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto: La sospensione scatta quando si accerta che non sono stati forniti al lavoratore i dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto;
- Mancanza di protezioni verso il vuoto;
- Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno;
- Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
- Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
- Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale);
- Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo: l’INL, evidenzia a riguardo, che non è necessario verificare anche a chi sia addebitabile la rimozione o la modifica.
La circolare ribadisce che, per tutte le suddette violazioni alla disciplina prevenzionistica, il personale ispettivo dovrà altresì adottare i provvedimenti di prescrizione obbligatoria previsti dagli articoli 20 e ss. del D.lgs. n. 758/1994, salvo nei casi in cui gli illeciti non siano, in ragione della pena prevista, assoggettabili a tale procedura.