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Cassazione: Confermata La Sanzione Di 1.200 Euro Per Mancata Formazione Del Lavoratore

By consulteam inSicurezza Lavoro

La Cassazione con sentenza n. 26813 del 28 Settembre 2020, si pronuncia nuovamente in materia di sicurezza sul lavoro, confermando la pena dell’ammenda di 1200 euro per il datore di lavoro che non ha provveduto a formare adeguatamente il dipendente.

Non sono ammesse scuse o giustificazioni, come la scarsa chiarezza del quadro normativo in materia, per giustificarne la condotta.

Il caso esaminato dalla Cassazione riguarda il rappresentante legale di una srl, ritenuto responsabile del reato contemplato dagli artt. 37 co. 1 e 55 lett. c) de D.lgs. n. 81/2008.
L’imputato ricorre in Cassazione lamentando nel merito che la corte abbia omesso di considerare che la lavoratrice non ha mai conservato una mansione stabile all’interno dell’azienda a causa dei suoi problemi di salute, che hanno impedito all’azienda di trovarle una collocazione idonea a causa dei limiti riscontrati nello svolgimento di determinate mansioni.

Inoltre lamenta che, a causa della complessità della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro, all’imputato non sia stato chiarito che, pur avendo assolto le prescrizioni e pagato le sanzioni amministrative irrogate, sarebbe potuto andare incontro anche a un distinto procedimento penale. Ancora, lamenta, la mancata concessione delle attenuanti generiche visto che l’imputato ha adempiuto alle prescrizioni imposte e ha fornito tutti i chiarimenti necessari in sede d’esame.

La Corte però ritiene l’impugnazione inammissibile, rilevando che non esiste dubbio alcuno sulla sussistenza della fattispecie contestata all’imputato.

In sede ispettiva è stato accertato che la lavoratrice è stata assunta come addetta al magazzino e carrellista e che non ha ricevuto una formazione adeguata sulle mansioni da svolgere visto che l’attestato risaliva al 2008. È stato violato, di conseguenza, l’obbligo di aggiornamento professionale e il fatto che l’imputato abbia assegnato la lavoratrice mansioni diverse non lo esime da responsabilità.

In ogni caso riscontrata la violazione, al datore è stato imposto di garantire alla dipendente nei successivi 10 giorni una formazione adeguata in relazione alle mansioni da svolgere, chiarendo che l’eliminazione delle violazioni accertate fosse il presupposto per l’ammissione al pagamento di una sanzione amministrativa che, se corrisposta entro 30 giorni, avrebbe condotto all’estinzione della contravvenzione. L’imputato quindi è stato messo nelle condizioni di capire il meccanismo estintivo del reato.

Il fatto che l’imputato sia stato sottoposto a successivo procedimento penale deriva dal fatto che lo stesso, come risulta anche dall’impugnazione, ha provveduto ad assolvere l’obbligo formativo della dipendente in ritardo rispetto ai 10 giorni concessi. La difesa inoltre non ha provato il versamento della sanzione amministrativa irrogata, per cui l’azione penale è stata avviata perché l’imputato non ha adempiuto agli obblighi necessari all’estinzione del reato.

Infine la Corte ha precisato che il suddetto cambio di mansioni non rappresenta un’esimente, ma anzi rende ancora più rigorosa la necessità di assicurare un’adeguata formazione sui rischi correlati all’attività svolta.

 

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