Legge Di Bilancio 2021: Esonero Contributivo Per Assunzione Di Giovani Under 36
Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020 è stata pubblicata la legge di Bilancio 2021 (legge n. 178 del 30 dicembre 2020).
Il comma 10 dell’art. 1 del provvedimento, modifica la disciplina dell’esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 35, previsto dall’articolo 1, commi 100 e ss., della legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017).
In particolare, si prevede, per le nuove assunzioni di soggetti fino a 35 anni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022, che l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge di Bilancio 2018, sia riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro annui (in luogo dei valori già previsti a regime, pari al 50% e a 3.000 euro su base annua).
L’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni:
- Abruzzo;
- Molise;
- Campania;
- Basilicata;
- Sicilia;
- Puglia;
- Calabria;
- Sardegna.
L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che:
- non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva;
- non procedono, nei 9 mesi successivi all’assunzione, a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o a procedure collettive di riduzione di personale che riguardino dipendenti con la stessa qualifica del lavoratore assunto nella medesima unità produttiva.
La norma, riguarderà anche i soci delle cooperative che, dopo l’instaurazione del rapporto associativo, sono assunti tempo indeterminato secondo la previsione dell’art. 1, comma 3, della legge n. 142/2001.
Non rientrano nel beneficio:
- i contratti di apprendistato(che già godono di una loro contribuzione specifica);
- i rapporti di lavoro domestico, nonché quelli con personale con qualifica dirigenziale. Per questi ultimi la notazione nasce dal richiamo, previsto dall’art. 4, ai commi 100 e seguenti dell’art. 1, della legge n. 205/2017, ove si afferma che il campo di applicazione è quello dei contratti a tempo indeterminato “a tutele crescenti” di cui al D.L.vo n. 23/201;
- assunzioni dei giovani che vengono assunti al termine del periodo di alternanza scuola-lavoro.
La misura è concessa ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (C/2020/1863 del 19 marzo 2020), e successive modificazioni.