Credito D’imposta Per La Sanificazione Degli Ambienti Di Lavoro: Modifiche E Nuove Scadenze.
La Legge di Bilancio 2021 ha apportato modifiche al credito d’imposta per le spese di sanificazione specificando che può essere usato in compensazione tramite modello f24 o ceduto fino al 30 giugno 2021 (ai sensi dell’articolo 122 del decreto-legge n. 34 del 2020, anziché fino al 31 dicembre 2021).
Il decreto Rilancio, si ricorda, ha introdotto due tipi di credito d’imposta per la sanificazione:
- Uno pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 fino a un massimo di 80.000 euro per l’adeguamento dei luoghi di lavoro (art. 120);
- Uno pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 fino a un massimo di 60.000 euro per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (art. 125).
Il credito adeguamento spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 1 al decreto, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.
Il credito sanificazione invece spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento dell’8 gennaio 2021, apporta le dovute modifiche della Legge di Bilancio alle istruzioni del modello di comunicazione per fruire dei crediti d’imposta introdotti dal Dl Rilancio (art. 120 e 125). Il modello, reperibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, deve essere utilizzato per comunicare all’Agenzia stessa l’ammontare delle spese che danno diritto al credito adeguamento e delle spese che danno diritto al credito sanificazione, onde consentire, per tale credito, di individuare la quota dello stesso effettivamente fruibile, in proporzione alle risorse disponibili.
Le spese ammissibili al credito di imposta dovranno essere presentate all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o servizio web, disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.