Pubblicato il nuovo modello OT23 per la richiesta di riduzione del premio INAIL 2024
Con l’istruzione operativa del 4 agosto 2023, è stato pubblicato il nuovo modello OT23 per la richiesta, da parte delle aziende, di riduzione del tasso medio per prevenzione degli infortuni relativamente al 2023. La scadenza è fissata al 29 febbraio 2024.
Si ricorda che l’art. 23 delle “Modalità per l’applicazione delle Tariffe”, approvate con decreto interministeriale del 27.02.2019, prevede la riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa.
Per accedere alla riduzione, l’azienda deve presentare un’apposita istanza (Modulo per la riduzione del tasso medio per prevenzione), esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito www.inail.it, allegando la documentazione richiesta.
La riduzione del tasso medio di tariffa è accordata se vengono effettuati interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.
Gli interventi migliorativi che danno accesso alla riduzione del premio INAIL 2023 sono indicati nel modulo di domanda con i relativi punteggi, suddivisi nelle seguenti sezioni:
- A: PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI MORTALI (NON STRADALI)
- A-1: AMBIENTI CONFINATI E/O SOSPETTI DI INQUINAMENTO
- A-2: PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO
- A-3: SICUREZZA MACCHINE E TRATTORI
- A-4: PREVENZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO
- A-5: PREVENZIONE DEI RISCHI DA PUNTURE DI INSETTO
- B: PREVENZIONE DEL RISCHIO STRADALE
- C: PREVENZIONE DELLE MALATIE PROFESSIONALI
- C-1: PREVENZIONE DEL RISCHIO RUMORE
- C-2: PREVENZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
- C-3: PREVENZIONE DEL RISCHIO RADON
- C-4: PREVENZIONE DEI DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI
- C-5: PROMOZIONE DELLA SALUTE
- C-6: PREVENZIONE DEL RISCHIO MICROCLIMATICO
- D: FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO, INFORMAZIONE
- E: GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA: MISURE ORGANIZZATIVE
- F: GESTIONE DELLE EMERGENZE E DPI
Gli interventi migliorativi possono essere realizzati su una o più PAT dell’azienda, ma in particolare per la sezione E, che riguarda le misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro, e per l’intervento F-6, riguardante il piano per la gestione dell’emergenza in caso di incendio, è richiesta l’attuazione degli interventi su tutte le PAT iper garantire la massima efficacia.
L’INAIL fa presente che le variazioni apportate sono dovute a intervenute modifiche delle disposizioni legislative, a migliorare la comprensione del testo e a aggiornare la documentazione probante.
Sono stati eliminati l’intervento C-2.1: “L’azienda ha effettuato il “Fit test” sui DPI per la protezione delle vie respiratorie prima della loro adozione” e l’intervento E-14: “L’azienda ha presentato alla Commissione consultiva permanente ex art. 6 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. una nuova buona prassi per migliorare le condizioni di salute e sicurezza nel luogo di lavoro (ex art. 2 comma 1 lettera v del d.lgs. 81/08 e s.m.i.) che è stata validata nell’anno solare precedente a quello di presentazione della domanda”.
Gli interventi riformulati sono invece i seguenti: A-3.2, A-3.4, A-3.5, A-3.6, A-5.1 (P), B-1, C-1.2, C-2.1, D-3, F-6 e F-7.
All’intervento C-1.1 (P) è stata conferita una connotazione di efficacia pluriennale (biennale).
Per l’intervento E-3 è stata integrata la descrizione della documentazione e per l’intervento E-5 è stata riformulata la descrizione della documentazione probante.
Per intervento E-16 è stato precisato che l’intervento (adozione di un sistema di rilevazione dei mancati infortuni) non si ritiene attuato qualora venga documentato un unico caso di “mancato infortunio” perché in tal caso non si ha dimostrazione dell’attuazione continua, sistematica ed efficace del sistema di rilevazione.
Per l’intervento F-2 è stata integrata la descrizione della documentazione probante.