Crediti D’imposta Per Investimenti In Beni Strumentali Previsti Dalle Leggi Di Bilancio 2020 E 2021
L’Agenzia delle Entra, con risoluzione n. 3/e del 13 gennaio 2021, ha istituito i codici tributo per l’utilizzo dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali previsti dalle leggi di bilancio 2020 e 2021.
I crediti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 D.lgs. 241/1997, tramite modello F24 da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
LEGGE DI BILANCIO 2020: Il comma 185 della L. n. 160/2020 prevede un codice d’imposta a favore delle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro il 31.1.2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate in Italia. L’utilizzo del bonus deve avvenire in compensazione, con modello F24, in 5 quote annuali di pari importo mentre per gli investimenti in beni immateriali., le quote scendono a 3.
I codici istituiti dall’Agenzia delle Entrate sono:
- 6932: denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019”;
- 6933: “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019”;
- 6934: denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019”.
LEGGE DI BILANCIO 2021: Con L. n. 178/2020, comma 1051, è stato disposto che tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (anche le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, senza distinguere la forma giuridica, il settore economico di attività, la dimensione e il regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa), che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate in Italia, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d’imposta, anch’esso fruibile solo mediante compensazione, in 3 quote annuali di pari importo.
Si specifica inoltre che, per gli investimenti in beni strumentali effettuati dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1054 (investimenti in beni strumentali materiali diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese; investimenti in beni strumentali immateriali diversi da software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0) ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.