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Riduzione premi INAIL 2022: Lo sconto vale il 15,27%

By consulteam inFisco, Lavoro

L’INAIL, con Circolare n. 20 del 16 maggio 2022, fornisce indicazioni sulla riduzione dei premi e contributi ai settori e gestioni per i quali il procedimento di revisione tariffaria non è stato completato.

I premi INAIL 2022 sono relativi agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, la riduzione è stata disposta a partire dal 2014 dalla legge n. 147/2013.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 1° febbraio 2022 è stata fissata in misura pari al 15,27% la riduzione dei premi e dei contributi per l’anno 2022, prevista dall’art. 1, co. 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

La Circolare summenzionata chiarisce, a riguardo, che la riduzione si applica esclusivamente:

  • ai premi speciali unitari dovuti per gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro;
  • ai premi speciali unitari previsti per i pescatori autonomi e associati in cooperative della piccola pesca marittima e della pesca nelle acque interne;
  • ai premi speciali dovuti per frantoio, in occasione della campagna olearia, per le persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive assicurate nell’ambito della gestione industria;
  • ai premi speciali unitari previsti i facchini e i barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative e organismi associativi di fatto;
  • ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive;
  • ai premi speciali unitari per l’assicurazione degli allievi IeFP;
  • ai contributi assicurativi della gestione agricoltura, riscossi in forma unificata dall’Inps.

Infine nella circolare si ribadisce che l’individuazione dei beneficiari della riduzione si basa sull’andamento infortunistico aziendale e che sono previsti criteri differenziati a seconda che l’attività sia iniziata da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio:

  • Attività iniziata da oltre un biennio: Per l’anno 2022, rientrano tra i beneficiari i soggetti con inizio attività prima del 3 gennaio 2020 individuati attraverso il criterio del confronto tra l’Indice di gravità medio (Igm) e l’Indice di gravità aziendale (Iga). Per l’anno 2022, la riduzione si applica ai soggetti con data inizio attività precedente al 3 gennaio 2020.
  • Attività iniziata da non oltre un biennio: per i soggetti che hanno iniziato attività da non oltre un biennio(cioè attività con data avvio successiva al 2 gennaio 2020), la riduzione si applica, su domanda, ai soggetti che attestano il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La domanda di riduzione deve essere presentata non oltre il termine di scadenza del primo biennio di attività.

Se nel corso del primo biennio è già stata presentata e accolta una domanda, la riduzione verrà applicata automaticamente e non sarà necessario presentare nuovamente l’istanza.

Quest’anno per i settori diversi dall’agricoltura la domanda deve essere presentata con il nuovo servizio online “Riduzione L. 147/2013 Polizze Speciali“, disponibile dal 12 maggio 2022.

Per il settore agricoltura, la domanda deve essere presentata compilando l’apposito modulo di domanda “Riduzione L. 147-2013 primo biennio Agricoltura” pubblicato sul sito www.inail.it – atti e documenti – moduli e modelli – assicurazione – premio assicurativo.

Il modulo deve essere trasmesso tramite PEC alla casella di posta elettronica certificata della Direzione centrale organizzazione digitale dcod@postacert.inail.it, che provvede a inserire l’avente diritto negli elenchi, da comunicare all’Inps, dei soggetti ai quali deve essere applicata la riduzione.

Ai fini dell’applicazione della riduzione per l’anno 2022 le attività iniziate da non oltre un biennio sono quelle con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2020.

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