Inps: Proroga Naspi e Dis-Coll: (Circolare Numero 111 Del 29 Settembre 2020)
Sono prorogate per ulteriori 2 mesi, con decorrenza dal giorno di scadenza, le indennità di disoccupazione NASPI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione sia terminato nell’arco temporale compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020. L’importo delle ulteriori due mensilità aggiuntive di NASPI o DIS-COLL è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.
La circolare n. 11 del 29 settembre 2020 in ogni caso prosegue specificando che sarà riconosciuta la contribuzione figurativa e, ove spettanti, gli assegni per il nucleo familiare.
I lavoratori che cessano il rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali avente ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro medesimo sono tenuti, in sede di presentazione della domanda di indennità NASPI, ad allegare l’accordo e la documentazione attestante l’adesione alla proposta di risoluzione, al fine di potere accedere alla NASPI.
Le novità del Decreto Agosto si traducono come segue:
- altre due mensilità aggiuntive di NASPI E DIS-COLL in caso di scadenza tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020;
- due mesi in più, per un totale di quattro, spettano in caso di scadenza compresa tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020.
Come specifica la circolare, si applicano le stesse regole previste dalla prima proroga di NASPI e DIS-COLL disposta dall’articolo 92 del Decreto Cura Italia.
Chi percepisce l’indennità di disoccupazione non deve aver avuto accesso ad altre forme di bonus e contributi introdotti dal DL Cura Italia, dal Decreto Rilancio e dal Decreto Agosto, ovvero:
- indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- indennità COVID-19 di cui all’articolo 84 del decreto-legge n. 34 del 2020;
- indennità a favore dei lavoratori domestici e dell’indennità a favore dei lavoratori sportivi di cui agli articoli rispettivamente 85 e 98 del citato decreto-legge numero 34 del 2020;
- le indennità onnicomprensive e l’indennità a favore dei lavoratori marittimi;
- indennità a favore dei pescatori autonomi.
Il pagamento dei due mesi aggiuntivi di NASPI e DIS-COLL viene erogato dall’Inps ai beneficiari che ne hanno diritto senza necessità di presentare una specifica domanda. L’importo è lo stesso dell’ultima mensilità ordinaria ricevuta.
“Si precisa che per i due mesi di estensione delle indennità di disoccupazione NASPI e DIS-COLL trovano applicazione tutti gli istituti relativi alla sospensione delle indennità in caso di rioccupazione di durata pari o inferiore a sei mesi (cinque giorni per la prestazione DIS-COLL), di abbattimento della prestazione in caso di cumulo della prestazione con il reddito da lavoro dipendente o autonomo, nonché l’istituto della decadenza”.
Sono esclusi dalla proroga coloro che hanno richiesto l’anticipo NASPI anche se il periodo teorico di spettanza è terminato tra il 1° maggio e il 30 giugno 2020.