Congedo COVID-19 Per Quarantena Scolastica Dei Figli Dei Lavoratori Dipendenti
Il “Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli” in favore dei lavoratori dipendenti è stato introdotto dall’articolo 5 del decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111. Con la Circolare n. 116 del 2 ottobre, l’INPS ha fornito tutte le istruzioni per la fruizione del congedo indennizzato che spetta ai dipendenti con figli fino a 14 anni messi in quarantena scolastica. La misura riguarda i soli dipendenti del settore privato (genitori, affidatari o collocatari di minore).
I requisiti:
- rapporto di lavoro dipendente in essere;
- impossibilità di volgere il lavoro in modalità agile;
- figlio minore di anni 14;
- convivenza e stessa residenza durante tutto il periodo di fruizione del congedo;
- quarantena disposta dalla ASL a seguito di contatto nel plesso scolastico.
La durata massima del congedo coincide con il periodo di quarantena. Il congedo può essere fruito per periodi dal 9 settembre al 31 dicembre 2020. In caso di proroghe, il congedo è fruibile per il nuovo periodo necessario. Nel caso di più provvedimenti parzialmente sovrapposti e relativi allo stesso o altri figli, per ogni giorno di sovrapposizione viene corrisposta un’unica indennità.
Può essere richiesto per tutto il periodo di quarantena o in parte, con il diritto in capo ad entrambi i genitori conviventi di alternarsi nella fruizione. È possibile annullare le domande di congedo COVID-19 per quarantena scolastica del figlio convivente ma solo per giornate non fruite.
Per i giorni fruiti è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione, con contribuzione figurativa. Sono indennizzabili solo le giornate lavorative ricadenti all’interno del periodo di congedo e all’interno del periodo di quarantena disposto dalla ASL. L’indennità è erogata secondo le modalità previste per il pagamento diretto o a conguaglio delle indennità di maternità.
Il congedo è compatibile con:
- i casi di malattia dell’altro genitore ma non di maternità/paternità per lo stesso figlio;
- la contemporanea fruizione di ferie dell’altro genitore convivente, così come nel caso di aspettativa non retribuita, di permessi e congedi 104;
- qualora l’altro genitore sia soggetto fragile(a prescindere dallo svolgimento o meno di attività o lavoro agile), soggetto a patologia invalidante tale da comportare un handicap grave, soggetto a invalidità al 100% o titolare di pensione di inabilità.
Il Congedo è incompatibilità con:
- Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli (dell’altro genitore convivente).
- Congedo parentale (dell’altro genitore convivente).
- Riposi giornalieri (dell’altro genitore convivente).
- Cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa (dell’altro genitore convivente).
- Fruizione di strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell’attività (dell’altro genitore convivente).
- Lavoro agile (dell’altro genitore convivente).
- Part-time e lavoro intermittente (dell’altro genitore convivente).
Le modalità di fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli di lavoratori del settore pubblico invece sono a cura dell’Amministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro e alle quali andrà sottoposta la richiesta secondo i termini specifici forniti dalla stessa ai propri impiegati.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite portale web dal sito www.inps.it, Contact center integrato o Patronati, indicando elementi identificativi del provvedimento di quarantena (numero del documento, data di emissione del documento, ASL emittente, ecc.) o impegnandosi a fornirli entro 30 giorni. Si possono richiedere anche periodi antecedenti la data della domanda stessa, purché ricadenti tra il 9 settembre e il 31 dicembre 2020.