Cumulabilità Tra Il Credito D’imposta Mezzogiorno E Il Credito D’imposta Investimenti In Beni Strumentali
Il cumulo del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno e del credito di imposta per investimenti in beni strumentali è ammissibile, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 360 del 16 settembre 2020 in cui fornisce il quadro normativo di riferimento e riepiloga i precedenti documenti di prassi che si sono soffermati sul tema
Nel calcolo si deve anche tenere conto della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.
L’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ovvero la legge di Bilancio 2016, prevede un credito di imposta a favore delle imprese che acquisiscono beni strumentali nuovi in un progetto di investimento iniziale.
Tali investimenti devono essere effettuati dal 1° gennaio 2016 ed entro il 31 dicembre 2020, su macchinari, impianti ed attrezzature, destinate a strutture produttive delle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. Sono ricomprese anche le acquisizioni di contratti di locazione finanziaria.
La seconda agevolazione è invece prevista dall’articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ovvero la legge di bilancio 2020.
Quest’ultima consiste in un credito di imposta riconosciuto alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.
Il periodo di tempo preso in considerazione è quello tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre dello stesso anno. Il termine finale può essere spostato al 30 giugno 2021 nei casi in cui l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Come specificato dal comma 192, il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi.
Nella risposta all’interpello numero 360/2020 si precisa:
“in relazione alla cumulabilità del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno e del credito di imposta per investimenti in beni strumentali introdotto dalla legge di Bilancio 2020, si ritiene che, in relazione ai medesimi investimenti, sia possibile cumulare i due benefici, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento.”
Sulla possibilità di cumulo tra l’agevolazione per gli investimenti nel Mezzogiorno e la misura analoga al credito di imposta per investimenti in beni strumentali, previsto dalla legge di Bilancio 2020, si era soffermata la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016. Quest’ultima aveva confermato la possibilità di cumulo con l’agevolazione per il Mezzogiorno nella formulazione vigente fino al 28 febbraio 2017: “Si evidenzia, infine, che, in relazione alla cumulabilità del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno, seppur nella formulazione vigente fino al 28 febbraio 2017, la scrivente, con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016, aveva già precisato che lo stesso è cumulabile con la maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, prevista dall’articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. super-ammortamento). Misura, quest’ultima, analoga al credito di imposta per investimenti in beni strumentali previsto dalla legge di Bilancio 2020”.