Circolare Inps: Tutela per la quarantena, per i lavoratori “fragili” e per la malattia da COVID-19
La quarantena, introdotta dal decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, indica il periodo di 10 giorni di isolamento obbligatorio che coinvolge chi è entrato in contatto con un soggetto positivo all’infezione da SARS – CoV – 2, durata ridotta a 7 giorni per chi ha completato il ciclo vaccinale.
L’indennità da quarantena si concretizza in una tutela che prevede l’equiparazione alla malattia dei periodi di assenza dal lavoro del lavoratore in quarantena.
L’Inps però, nella nota n. 2842 del 6 agosto 2021, chiarisce a riguardo che poiché il legislatore non ha stanziato nuove risorse, l’indennità non potrà essere erogata per l’isolamento fiduciario determinato da contatti, avvenuti nell’arco di quest’anno, con soggetti positivi. Ovvero, la quarantena, che prima era parificata alla malattia e perciò riconosciuta dall’INPS, ora e con effetto retroattivo, pare non lo sia più.
Trascorsi otto mesi, difatti, un lavoratore che sia stato in quarantena fiduciaria perché aveva un familiare o convivente positivo o era entrato in contatto con un soggetto rivelatosi poi affetto da COVID – 19 credendosi opportunamente “coperto” perché in possesso di un certificato medico, rischia, di vedersi decurtato lo stipendio.
Precisa ancora l’Inps che:
- per i lavoratori “fragili”, si procederà ugualmente a riconoscere la prestazione nel limite degli importi stanziati (pari a 663,1 mln di euro);
- per l’anno 2021, visto lo specifico stanziamento disposto per tale tutela (pari a 282,1 milioni di euro), la prestazione verrà riconosciuta per gli eventi fino al 30 giugno 2021, come previsto dall’articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 41/2021.
Di conseguenza, sulla base di quanto sopra detto, qualora il Governo non intervenga con un decreto per il rifinanziamento ad hoc, a farne le spese sarà il datore di lavoro costretto a farsi carico del periodo di quarantena utilizzando alternativamente permessi retribuiti e non retribuiti.