Diritto Di Accesso Agli Atti Di Gara: Impossibile Se Il Ricorso È Stato Respinto
Con sentenza del 6 luglio 2021 n. 115, il Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino Alto Adige (Trento), dopo il rigetto in via definitiva del ricorso avverso l’esclusione da una gara, ha stabilito che non possa essere accolta la richiesta di accesso agli atti di un concorrente che aveva motivato l’accesso in relazione alla preparazione di un esposto alla Corte dei conti e alla procura della Repubblica.
Nel caso di specie, nella sentenza summenzionata, è stato spiegato che in tema di diritto di accesso agli atti di gara, la presenza di una sentenza, divenuta inoppugnabile, che abbia rigettato il ricorso avverso l’esclusione di un’impresa partecipante dalla procedura di gara con rigetto della domanda risarcitoria, impedisce la possibilità, per colui che abbia impugnato il diniego all’accesso, di conseguire “il bene della vita anelato in relazione alla gara”.
I giudici motivano la decisone spiegando che colui che presenta ricorso non potrebbe trarre alcun vantaggio dall’eventuale accoglimento della richiesta di accesso, in quanto i documenti richiesti non potrebbero essere in alcun modo utilizzati nell’ambito di un giudizio ormai concluso con sentenza divenuta irrevocabile.
Ancora, viene specificato che il deterrente di un eventuale esposto alla Corte dei conti e alla Procura della Repubblica, è irrilevante, in quanto non idoneo a radicare un interesse al ricorso in capo all’interessato, trattandosi di rimedi previsti dall’ordinamento ad altri fini e disciplinati autonomamente, che non possono comunque consentire al ricorrente di recuperare il bene della vita sotteso alle sue istanze.
L’istituto dell’accesso civico generalizzato ex art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013 si ritiene debba soddisfare un’esigenza di cittadinanza attiva e non è utilizzabile come surrogato dell’accesso documentale ex art. 22 della l. n. 241/1990, qualora si perdano o non vi siano i presupposti di quest’ultimo, perché serve ad un fine distinto, talvolta cumulabile, ma sempre inconfondibile, che, alla luce delle ragioni esplicitate nelle istanze di accesso e nel ricorso.