Trattamento fiscale dei contributi erogati dalla Regione in favore di lavoratori parasubordinati e lavoratori autonomi
Con risposta all’interpello n. 273 del 20 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate, ha chiarito quando un contributo statale concorre a formare reddito imponibile e quindi è tassabile e quando invece il contribuente non è tenuto a pagare le tasse su quell’importo.
Ai sensi dell’art 6, comma 2, del Testo Unico delle Imposte sui redditi (TUIR) stabilisce che: “i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”.
Tale disciplina generale può essere oggetto di deroga ad opera del legislatore che può prevedere specifiche diposizioni tese ad escluderne l’applicazione.
Ad esempio:
- Il decreto Cura Italia che, nell’ambito delle misure adottate per contenere l’impatto economico negativo connesso all’emergenza Covid sui lavoratori, le famiglie e le imprese, ha riconosciuto ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data (iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie) un’indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF;
- Il decreto Ristori, ha ribadito che: “I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)”.
Di conseguenza i contributi e i bonus Covid non sono tassabili in considerazione del fatto che il loro obiettivo è quello di garantire un aiuto economico a chi è in difficoltà economica. I soggetti destinatari del regime fiscale di favore, sono “i soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi”.
Quindi sia i lavoratori autonomi con P. Iva che i lavoratori autonomi senza partita IVA, con contratto di lavoro occasionale o con contratto di cessione del diritto d’autore e anche non iscritti alla gestione separata perché esonerati.
Il requisito da rispettare è che non sussista subordinazione mentre per i lavoratori con contratto di collaborazione e per i lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata (quali collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto), non può applicarsi il regime di esenzione previsto.
L’Amministrazione Finanziaria difatti chiarisce che queste tipologie contrattuali generano reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, mentre il rapporto di parasubordinazione genera reddito di lavoro autonomo solo nell’ipotesi in cui la collaborazione rientri “nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’art. 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente”.