Superbonus 110%, cessione del credito senza ostacoli per i forfettari: Agenzia delle Entrate – Risposta 224/2020
L’Agenzia delle Entrate spiega che possono optare per la cessione del credito d’imposta relativo al superbonus 110% tutti i contribuenti che possiedono un reddito soggetto a Irpef e che sostengono le spese agevolabili, anche coloro che aderiscono al regime forfettario.
L’Agenzia delle Entrate risponde ad un contribuente in regime forfettario il quale chiede un parere in merito alle spese ammesse al bonus e alla corretta modalità di pagamento all’impresa esecutrice dei lavori alla quale verrà ceduto il credito, avendo intenzione di utilizzare la cessione a parziale pagamento del corrispettivo.
L’Agenzia chiarisce che ai fini del meccanismo non rileva la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile Irpef in quanto assoggettato a tassazione separata o a un regime sostitutivo della stessa imposta, come il “forfettario”.
Questo perché, la cessione è stata prevista proprio per incentivare la realizzazione di lavori finalizzati a garantire la stabilità degli immobili, attraverso meccanismi alternativi alla fruizione diretta della detrazione, nei casi in cui la stessa non potrebbe essere utilizzata direttamente, in quanto l’Irpef lorda è assorbita da altre detrazioni o non è dovuta.
Per tale motivo, l’opzione può essere esercitata anche dai contribuenti che aderiscono al regime forfetario i quali, possono, in linea di principio, scomputare le detrazioni dall’imposta lorda solo nel caso in cui possiedano altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Per ciò che concerne le modalità di pagamento all’impresa esecutrice dei lavori alla quale si intende cedere, a parziale pagamento del corrispettivo, il credito corrispondente alla detrazione spettante, l’Agenzia spiega come comportarsi
Nel caso particolare, per lavori in condominio, il contribuente dovrà versare al condominio l’importo corrispondente alla differenza tra le spese imputate in base alla ripartizione stabilita dall’assemblea e l’ammontare della detrazione teoricamente spettante.
Il pagamento al fornitore sarà effettuato dal condominio, mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o il codice fiscale del destinatario del bonifico. L’importo del bonifico potrà sia coincidere con il corrispettivo indicato in fattura (da emettere per l’intero corrispettivo pattuito), comprensivo dell’importo pagato con la cessione del credito, sia essere inferiore, come nel caso in esame, in cui i condomini intendano utilizzare la cessione del credito a favore dei fornitori a parziale pagamento del corrispettivo stesso.
L’Agenzia delle Entrate completa la sua risposta parlando anche delle spese ammesse al Sisma Bonus, ammettendo che tra queste rientrino anche quelle sostenute per gli ulteriori interventi, compresi quelli di manutenzione ordinaria o straordinaria, necessari al completamento dell’opera, quindi anche quelle sostenute per gli interventi realizzati sulla facciata, compresi quelli per la realizzazione dell’intonaco di fondo, dell’intonaco di finitura della tinteggiatura e dei decori, qualora gli stessi siano di completamento dell’intervento finalizzato alla riduzione del rischio sismico dell’edificio