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Il decreto attuativo del MiSE sul credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design: requisiti, novità e spese ammesse.

By consulteam inFinanza agevolata

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il decreto 26 maggio 2020, attuativo del Mi.S.E. per il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design che ufficializza le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2020.

Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico detta requisiti, percentuali del credito d’imposta ricerca e sviluppo 2020 e modalità di accesso allo sconto fiscale. Bisognerà trasmettere apposita comunicazione secondo modello contenuto, modalità e termini di invio da definirsi in un Decreto direttoriale di prossima emanazione, al solo scopo di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.

Il nuovo credito d’imposta viene diversificato per attività agevolabile:

  • IL CREDITO D’IMPOSTA RICERCA SVILUPPO finanzia: progetti di ricerca fondamentale ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico  pari al 12% delle spese agevolabili nel limite massimo di 3 milioni di euro;
  • IL CREDITO D’IMPOSTA INNOVAZIONE TECNOLOGICA prevede due diverse tipologie:
    • se le attività sono finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati è pari al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro;
    • per le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 l’incentivo è più vantaggioso ed è pari al 10% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro;
  • IL CREDITO DI IMPOSTA DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, e altri individuati con successivo decreto ministeriale è pari al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Tali attività sono ammesse alla fruizione del credito d’imposta ricerca e sviluppo qualora perseguano un progresso o avanzamento delle conoscenze e capacità scientifiche o tecnologiche, e non solo nell’attività della singola impresa.

In riferimento alle attività agevolabile in innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0, a titolo di esempio, il MiSE riporta:

  • l’introduzione di soluzioni che consentono l’integrazione di componenti, moduli e sistemi che garantiscono un’interconnessione trasparente, sicura ed affidabile;
  • l’introduzione di soluzioni che migliorano la gestione operativa della produzione, con un’ottimale assegnazione dei lavori alle macchine;
  • l’integrazione con tecnologie digitali tra il sistema IT e le fasi del processo di produzione;
  • l’introduzione di soluzioni idonee per generare report di analisi.

L’articolo 4 del decreto attuativo sul bonus ricerca e sviluppo 2020 affronta poi le regole per la fruizione del credito d’imposta sulle attività di design ed ideazione estetica.

Rientrano tra le spese agevolabili quelle relative ad attività svolte dal 2020, anche in relazione a progetti già avviati, finalizzate ad innovare prodotti dell’impresa sul piano della forma e di elementi non tecnici o funzionali. Ad esempio, si tratta di caratteristiche delle linee, contorni, colori, ornamenti o struttura superficiali.

L’ultimo articolo del decreto attuativo del MiSE si occupa delle regole per il calcolo del credito d’imposta e dei documenti relativi alle spese ammissibili che sarà necessario produrre.

L’agevolazione è fruibile solo in compensazione in tre quote annuali dello stesso importo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

Per l’accesso al bonus ricerca e sviluppo 2020 è necessario attenersi al seguente iter:

  • effettuare le spese nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019;
  • indicare nella certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti l’effettivo sostenimento delle spese (per i soggetti che non hanno l’obbligo della revisione legale dei conti si prevede aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro a sostegno delle spese di certificazione;
  • redigere una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte;
  • inviare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, secondo le indicazioni che saranno fornite con apposito decreto direttoriale.

 

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