L’autorità Nazionale Anticorruzione -Atto Di Segnalazione n. 7 dell’8 Luglio 2020 – Effetti delle misure anti-contagio sui contratti pubblici in corso di affidamento.
L’ANAC ha inviato al Governo e al Parlamento l’atto di segnalazione n. 7 dell’8 luglio 2020 concernente la disciplina adottata per far fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19 e, in particolare, gli effetti delle misure anti-contagio sui contratti pubblici in corso di affidamento.
L’Autorità, nello svolgimento delle proprie funzioni di vigilanza sul mercato dei contratti pubblici durante il periodo emergenziale, ha ricevuto la segnalazione di alcune criticità conseguenti all’adozione dei Protocolli Anti-contagio sottoscritti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 14 e il 24 marzo 2020, sulle gare, afferenti in particolare al settore dei lavori, in corso di svolgimento. È stata segnalata l’assenza di uno specifico strumento normativo da utilizzare per apportare modifiche all’oggetto del contratto, al fine del suo adeguamento alle misure anti-contagio, in una fase antecedente all’esecuzione.
La particolarità della situazione, secondo l’Autorità, richiederebbe una specifica soluzione che tenga in considerazione la peculiarità del caso concreto e consenta il contemperamento dei contrapposti interessi coinvolti e, in particolare, l’interesse pubblico al corretto svolgimento delle procedure di aggiudicazione e la necessità di consentire una rapida ripresa dell’economia, scongiurando il rischio di restare ancorati a rigidi formalismi procedurali che paralizzerebbero il settore.
È opportuna l’adozione delle seguenti soluzioni, sottolinea l’ANAC, differenziate in base alla fase di svolgimento della procedura di aggiudicazione:
- nel caso in cui sia in corso la fase di progettazione o la stessa debba essere avviata: la progettazione può essere aggiornata alla situazione emergenziale in atto. A tale proposito, per far fronte all’eventuale mutamento delle condizioni derivanti dal superamento dell’emergenza, potrebbe essere prevista l’introduzione di una clausola analoga a quella prevista all’articolo 106, comma 1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, al fine di rivedere l’importo da corrispondere all’aggiudicatario dei servizi di progettazione;
- per le procedure di gara da bandire sulla base di un progetto validato e per le procedure di gara per le quali è stato pubblicato il bando ed è in corso il termine di presentazione delle offerte: può essere prevista una disciplina analoga a quella prevista all’articolo 106, comma 1, lettera a), del codice dei contratti pubblici mediante apposite integrazioni dei documenti di gara e conseguenti attività di pubblicità;
- per le procedure di gara per le quali è stata già presentata l’offerta ed è stata avviata la fase di valutazione e per le procedure di gara per le quali è stata predisposta l’aggiudicazione con contratto stipulato o da stipulare: si può prevedere l’estensione dell’applicazione dell’articolo 106, comma 1, lettera c), del codice dei contratti pubblici o in alternativa della previsione di cui all’articolo 106, comma 2, nei limiti indicati dal medesimo articolo.