Modifiche Al Credito D’imposta Per Le Operazioni Di Aumento Di Capitale
La legge di Bilancio 2021, con i commi 263 e 264 dell’articolo 1, rinnova l’incentivo fiscale in favore delle società che hanno subito un calo di ricavi e deliberato un aumento di capitale integralmente versato, cambiandone parzialmente caratteristiche e limiti di applicazione.
Il presupposto per ottenere il bonus fiscale, erogato sotto forma di credito d’imposta, è che l’impresa effettui una operazione di aumento di capitale sociale entro il 30 giugno 2021.
Le forme societarie che possono usufruire del credito d’imposta sono le società di capitali o società cooperative, aventi sede legale e amministrativa in Italia.
Sono esclusi gli intermediari finanziari e le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria elencati all’articolo 162-bis Tuir, nonché le imprese di assicurazione.
La società, destinataria dell’agevolazione, deve soddisfare i seguenti requisiti:
- non essere sottoposta o ammessa a procedura concorsuale ovvero non è stata presentata o depositata, nei confronti di essa o da essa stessa, istanza volta a far dichiarare lo stato di insolvenza o l’avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale e, comunque, alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014, del 25 giugno 2014, e del Regolamento (UE) n. 1388/2014, del 16 dicembre 2014 (lettera riscritta dal comma 263, L. 178/2020);
- si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale (invariato);
- si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente (invariato).
- non ha ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non si trovano nelle condizioni ostative all’ottenimento di contributi e finanziamenti da parte dello Stato di cui all’articolo 67 D.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia).
- non abbia registrato una condanna definitiva nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici prevista dall’articolo 12, comma 2, D.lgs. 74/2000.
Il credito d’imposta riconosciuto è del 50% delle perdite eccedenti il 10% del Patrimonio netto, al lordo delle stesse perdite, fino ad un ammontare pari al 50% dell’aumento di capitale realmente versato.
È utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione della ricapitalizzazione, ma dopo l’approvazione del bilancio 2020, e fino al 30 novembre 2021 (modifiche apportate all’articolo 26, comma 9, D.L. 34/2020).