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Obblighi E Responsabilità Del Coordinatore Per La Sicurezza In Fase Di Esecuzione Dei Lavori

By consulteam inSicurezza Lavoro

La Corte di Cassazione con Sentenza n. 2845 del 25 Gennaio 2021, ha stabilito che l’autore del piano di sicurezza e coordinamento in un cantiere in cui operano più imprese avendo un ruolo di “alta vigilanza” non è esente da responsabilità nel caso di un incidente sul lavoro, dovuto alla inadeguatezza di un ponteggio, anche se l’operaio caduto ha agito in modo imprudente.

Ricordiamo che:

  • Il Coordinatore per la progettazione è nominato dal Committente o dal Responsabile dei lavori quando in cantiere è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese. Redige il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) che come indicato dal TUSL 81/2008 “è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell’articolo 15 del presente decreto” e predispone il fascicolo dell’opera;
  • Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavoratori è incaricato dal Committente o dal Responsabile dei lavori e si occupa di verificare che le imprese esecutrici applichino correttamente quanto indicato sul PSC e nelle procedure di lavoro per l’esecuzione dell’opera. Verifica inoltre che il POS (Piano Operativo di Sicurezza) sia idoneo. Il POS è il documento che il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice deve redigere in riferimento al singolo cantiere interessato e contiene la valutazione dei rischi delle singole lavorazioni e deve essere redatto da ogni impresa.

Nel caso esaminato dalla Corte, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è stato ritenuto responsabile dalla Corte d’Appello del reato di lesioni personali gravi nei confronti di un lavoratore il quale, impegnato a realizzare le soglie di un balcone, si era calato sul ponteggio adiacente il fronte dell’edificio che aveva ceduto sotto il peso dell’operaio provocandone la caduta.

Il ponteggio presentava carenze strutturali ed un errato posizionamento rispetto alla parete del manufatto. Difatti, secondo la Corte d’Appello, il coordinatore avrebbe dovuto sollecitare il datore di lavoro ad adottare pratiche lavorative coerenti con il lavoro in altezza (modificando e integrando in il Piano di Sicurezza) e di non avvalersi di un ponteggio non adeguatamente collocato e realizzato.

Il CSE ha incentrato la sua difesa sottolineando la condotta scorretta del lavoratore che aveva optato di calarsi dal ponteggio per raggiungere più rapidamente terra, anziché seguire il percorso in sicurezza previsto dal progetto. Specifica inoltre che una volta svolto, mediante la predisposizione del PSC, il richiesto coordinamento, di non avere compiti di vigilanza stretta sui lavori che invece sono da attribuire al datore di lavoro e al responsabile dei lavori.

A riguardo però i giudici rilevano che non ha alcun valore un PSC adeguato e completo, se poi non viene verificata la correttezza del POS adottato dall’impresa. Ancora, per i giudici il ponteggio avrebbe dovuto subire un adeguamento alle esigenze di lavoro considerando anche una eventuale condotta imprudente del lavoratore, garantendo così le disposizioni di sicurezza che “perseguono infatti il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l’area di rischio da gestire comprende il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro impedire l’instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e, come tali, latrici di possibili rischi per la sicurezza e la incolumità dei lavoratori”.

La Cassazione, di conseguenza, respinge il ricorso sottolineando la responsabilità del CSE.

Il coordinatore per l’esecuzione dei lavoratori:

  • Deve occuparsi della giusta osservanza da parte delle imprese di quanto contenuto nel PSC e verifica della idoneità del POS affinché questo risulti coerente rispetto al piano di sicurezza e di coordinamento;
  • Non può limitarsi ad “un controllo notarile della regolarità formale del POS e della sua astratta fattibilità”.
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