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Legge Di Bilancio 2021: Agevolazioni Per L’imprenditoria Nelle Zone Economiche Speciali

By consulteam inFinanza agevolata

Il Decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017 n. 123 (GURI Serie Generale n. 188 del 12 agosto 2017) e successive modificazioni, nell’ambito degli interventi urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, ha previsto e disciplinato la possibilità di istituzione delle “Zone Economiche Speciali” (ZES) all’interno delle quali le imprese già operative o di nuovo insediamento possono beneficiare di agevolazioni fiscali e di semplificazioni amministrative.

Con il DPCM 25 gennaio 2018 è stato adottato il Regolamento recante l’istituzione di Zone Economiche Speciali (ZES) (GURI Serie Generale n. 47 del 26 febbraio 2018).

Attualmente in Italia risultato istituite le seguenti ZES:

  • ZES Calabria (DPCM 21 maggio 2018);
  • ZES Campania (DPCM 21 maggio 2018);
  • ZES Ionica interregionale Puglia e Basilicata (DPCM 13 giugno 2019);
  • ZES Adriatica interregionale Puglia-Molise (DPCM 5 settembre 2019).

L’agevolazione fiscale prevista dalla manovra di bilancio 2021, prevede, in favore di chi intraprende una nuova iniziativa economica nelle cosiddette “ZES” summenzionate, la riduzione dell’imposta sul reddito del 50%.

L’agevolazione decorre dal periodo di imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e spetta per i sei periodi d’imposta successivi.

Le “zone meno sviluppate” interessate dal beneficio, con un PIL pro capite inferiore al 75% della media europea, sono:

  • Sicilia;
  • Calabria;
  • Basilicata;
  • Puglia;
  • Campania.

Le regioni di “transizione” ovvero quelle con PIL pro capite tra il 75% ed il 90% della media europea sono:

  • Sardegna;
  • Abruzzo;
  • Molise.

Le condizioni da rispettare per usufruire dell’agevolazione fiscale prevista dalla manovra 2021 sono le seguenti:

  • L’impresa deve mantenere la sua attività nell’area ZES per almeno 10 anni;
  • L’impresa deve conservare i posti di lavoro creati nell’ambito dell’attività avviata nella ZES per almeno 10 anni;
  • L’impresa stessa non deve trovarsi in stato di liquidazione o scioglimento.

Il Regolamento sull’istituzione delle Zone economiche speciali di cui al DPCM 25 gennaio 2018 n. 12, entrato in vigore il 27 febbraio 2018, stabilisce le modalità per l’istituzione di un’area ZES, la durata e i criteri generali per l’identificazione e la delimitazione dell’area. Ancora, sono stabili i criteri che ne disciplinano l’accesso e le condizioni speciali di beneficio per i soggetti economici ivi operanti o che vi si insedieranno.

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