Il Quadro RU del Modello Redditi PF/2021
Nel quadro RU della dichiarazione dei Redditi 2021 dovranno essere riepilogati i crediti d’imposta maturati e i relativi investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel 2020. È prevista anche l’indicazione dei crediti d’imposta istituiti nel corso del 2020 per fronteggiare l’emergenza Covid-19.
Il quadro RU si compone di 5 sezioni, la 1° sezione:
- è riservata all’indicazione di tutti i crediti d’imposta da riportare nella dichiarazione dei redditi, escluso il credito d’imposta “Caro petrolio” (da indicare nella sezione II);
- è “multi modulo” e va compilata tante volte quanti sono i crediti di cui il contribuente ha beneficiato nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione dei redditi. Per ciascuna agevolazione fruita devono essere indicati nella sezione I il codice identificativo del credito ed i relativi dati;
- Nella casella “Mod. N.” va indicato il numero del modulo compilato;
- Si evidenzia che la sezione contiene le informazioni relative a tutti i crediti d’imposta da indicare nella medesima, con la conseguenza che alcuni righi e/o colonne possono essere compilati solamente con riferimento a taluni crediti d’imposta. Per ciascun credito d’imposta, le relative istruzioni contengono indicazioni sui campi da compilare
Per ciascuna agevolazione deve essere compilato un apposito modulo nel quale vanno esposti il codice identificativo del credito vantato (codice credito), nonché i dati previsti nei righi da RU2 a RU12. Il codice credito è indicato a fianco della descrizione di ciascun credito d’imposta e nella tabella riportata nelle istruzioni.
Inoltre, a seguito dell’emergenza da Covid 19, sono stati introdotti dei crediti d’imposta che vanno indicati nella Sezione I al rigo RU 1:
- con il codice “I1” il credito d’imposta botteghe e negozi di cui all’art. 65, DL n. 18/2020 (codice tributo “6914”);
- con il codice “H8” il credito d’imposta canoni di locazione immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’art. 28, DL n. 34/2020 (codice tributo “6920”);
- con il codice “I6” il credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro di cui all’art. 120, DL n. 34/2020 e art. 1, commi 1098 e 1099, Legge n. 178/2020 (codice tributo “6918”);
- con il codice “I7” il credito per il recupero buoni vacanza di cui all’art. 176, DL n. 34/2020 e art. 5, commi 6 e 7, DL n. 137/2020 (codice tributo “6915”);
- con il codice “H9” il credito d’imposta sanificazione ambienti e acquisto dispositivi di protezione di cui all’art. 125, DL n. 34/2020 e art. 31, comma 4-ter, DL n. 104/2020 (codice tributo “6917”).
I crediti d’imposta da indicare del quadro RU, salvo espressa deroga, non danno diritto a rimborso anche qualora non risultino completamente utilizzati e possono essere utilizzati, in compensazione ai sensi del D. Lgs. n. 241 del 1997 e/o in compensazione, in sede di dichiarazione, delle imposte e delle ritenute specificatamente individuate dalle norme istitutive.