Codice Dei Contratti: Legge Europea 2019-2020 E Modifiche
Il Disegno di Legge Europea 2019-2020 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea”, approvato il 01/04/2021 dalla Camera dei Deputati (ora all’esame del Senato), ha apportato modifiche al Codice Dei Contratti Pubblici.
Le modifiche riguardano:
- I commi 1 e 2 dell’art. 46 del Codice dei contratti pubblici che sono volte ad includere, tra i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato i medesimi servizi. Potranno difatti partecipare alle gare di servizi di architettura e di ingegneria anche “altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura”;
- I commi 1, 5 e 7 dell’articolo 80 del Codice, in materia di motivi di esclusione dalla partecipazione di un operatore economico ad una procedura per l’assegnazione di un appalto pubblico, al fine di eliminare la possibilità che un operatore economico possa essere escluso da una procedura di gara, quando la causa di esclusione riguardi non già l’operatore medesimo, bensì un suo subappaltatore, nei casi di obbligo di indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta o, indipendentemente dall’importo a base di gara, che riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa;
- I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 8: è disposta la soppressione di parte della disciplina transitoria relativa al subappalto, recata dall’articolo 1, comma 18 del D.L. 32/2019 che ha previsto l’applicazione temporanea di norme analoghe a quelle introdotte dalla norma in esame, con conseguente sospensione contestuale dell’efficacia delle vigenti disposizioni in materia. Inoltre, con una modifica al D.M. 192/2017, che disciplina le procedure di scelta del contraente e l’esecuzione del contratto da svolgersi all’estero, è stata prevista la possibilità per gli eventuali subappalti di superare complessivamente il 30% dell’importo complessivo del contratto.
- L’articolo 105, commi 4 e 6, del Codice, secondo cui il concorrente non è più obbligato ad indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta, per appalti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie UE, o, indipendentemente dall’importo a base di gara, per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa. Si chiarisce ancora che, a dimostrare l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione, sia il medesimo subappaltatore e non già il concorrente che subappalta le attività;
- L’art. 113-bis del Codice dei contratti pubblici riguardante l’emissione e il pagamento degli acconti e dei saldi relativi alla esecuzione dell’appalto, mira ad abbreviare gli adempimenti prodromici al pagamento dell’appaltatore, difatti:
- il certificato di pagamento deve essere emesso contestualmente e comunque nel termine massimo di 7 giorni dall’adozione del SAL o dall’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità;
- il pagamento deve avvenire in ogni caso entro 30 giorni dall’adozione del SAL o dall’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità.
- L’articolo 174, commi 2 e 3 del Codice, secondo cui gli operatori economici non sono più obbligati ad indicare, in sede di offerta, la terna di nominativi di subappaltatori.