Il Dottorato Di Ricerca In Convenzione Tra Un’università E Un’impresa Committente Rientra Nel Credito Di Imposta Ricerca E Sviluppo 2020.
Con la risposta a interpello n. 454 del 7 ottobre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha reso alcune indicazioni sul bonus ricerca e sviluppo 2020, in tema di spesa sostenuta da un’impresa per il finanziamento di una borsa di dottorato svolto presso un’università. L’Agenzia chiarisce che anche il dottorato di ricerca con l’Università rientra nel credito di imposta per gli investimenti previsti nella legge di bilancio 2020 se l’effettivo beneficiario dei risultati dell’attività è l’impresa committente.
Inoltre specifica che i costi sono agevolabili anche nel caso in cui l’attività di ricerca del dottorando, regolata dalla convenzione tra Università ed impresa finanziatrice, non dovesse portare risultato.
Il caso concreto: una Università intende modificare la convenzione per il finanziamento di una borsa di studio per dottorato di ricerca e rendere il risultato di tale ricerca di proprietà sia dell’Università stessa, sia dell’impresa finanziatrice.
Si chiede nello specifico se le spese delle attività rientrino nel credito di imposta per gli investimenti nelle attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e innovazione, previsti dalla legge di bilancio 2020.
L’agenzia delle Entrate ritiene ammissibile l’accesso all’agevolazione e riepiloga il quadro normativo di riferimento e le condizioni da rispettare. La nuova agevolazione è prevista dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 e sostituisce il precedente credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo disciplinato dal decreto legge decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.
La legge di bilancio 2020 prevede che nel calcolo dell’agevolazione rientrino: “le spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta” e fissa la percentuale del credito ad un importo pari al 150% dell’ammontare delle spese.
In conclusione: “le spese in argomento sostenute da quest’ultima siano ammissibili al beneficio qui in trattazione per la quota parte riferibile al tempo effettivamente dedicato dal dottorando all’attività di ricerca e sviluppo, concorrendo a formare la base di calcolo del credito d’imposta nella misura del 150 per cento del loro ammontare, come previsto dall’articolo 1, comma 200, lettera c) della legge 160 del 2019, a condizione che l’impresa finanziatrice venga individuata quale beneficiaria dei risultati dell’attività di ricerca.”